Sinistro mortale: va risarcito il danno morale agli eredi
In caso di sinistro (nella fattispecie, infortunio sul lavoro) cui consegue la morte del danneggiato, gli eredi hanno diritto al risarcimento del danno morale “iure hereditatis” anche quando la morte sia sopraggiunta in poco tempo, purché il soggetto deceduto abbia avuto la possibilità di percepire le conseguenze delle lesioni subite con conseguente patimento e sofferenza.
L’orientamento diffuso della giurisprudenza di legittimità nega, nel caso di morte immediata o intervenuta a breve distanza dall’evento lesivo, il risarcimento del danno biologico per la perdita della vita e lo ammette per la perdita della salute solo se il soggetto sia rimasto in vita per un tempo apprezzabile, al quale lo commisura (v. Cass. 30-6-1998 n. 6404 e, fra le altre, Cass. 20-1-1999 n. 491, Cass. 14-2-2000 n. 1633, Cass. 3-1-2002 n. 24, Cass. 2-4-2001 n. 4783, Cass. 14-3-2002 n. 3728, Cass. 24-2-2003 n. 2575, Cass. 10-8-2004 n. 15408, Cass. 13-1-2006 n. 517, Cass. 22-3-2007 n. 6946).
Sennonché, nel quadro sistematico del “danno non patrimoniale” complessivo recentemente precisato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (v. Cass. S.U. n. 26972/08), deve essere riconosciuto (ove, in sostanza, allegato e provato) il “danno morale, a ristoro della sofferenza psichica provata dalla vittima di lesioni fisiche, alle quali sia seguita dopo breve tempo la morte, che sia rimasta lucida durante l’agonia in consapevole attesa della fine”.
Pertanto, come è stato ribadito, “il danno cosiddetto “tanatologico” o da morte immediata va ricondotto nella dimensione del danno morale, inteso nella sua più ampia accezione, come sofferenza della vittima che lucidamente assiste allo spegnersi della propria vita” (v. Cass. 13-1-2009 n. 458, v. anche Cass. 8-4-2010 n. 8360). Tale danno, inoltre, come pure è stato precisato, “non rientra nella nozione di danno biologico recepita dal D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, art. 13″ (v. Cass. 27-5-2009 n. 12326).
Peraltro la Corte di Cassazione, anche in precedenza aveva affermato che la brevità del periodo di sopravvivenza alle lesioni, se esclude l’apprezzabilità ai fini risarcitori del deterioramento della qualità della vita in ragione del pregiudizio della salute, ostando alla configurabilità di un danno biologico risarcibile, non esclude viceversa che la vittima abbia potuto percepire le conseguenze catastrofiche delle lesioni subite e patire sofferenza, il diritto al cui risarcimento, sotto il profilo del danno morale, risulta pertanto già entrato a far parte del suo patrimonio al momento della morte, e può essere conseguentemente fatto valere “iure hereditatis” (Cass. 31-5-2005 n. 11601, Cass. 6-8-2007 n. 17177, cfr. anche Cass. 14-2-2007 n. 3260 sull’entità di tale danno).
(Cass. n.13672/10)

