Sinistro nel parcheggio del supermercato: si applica la RCA


La Corte di cassazione ha più volte rilevato che i criteri decisivi per individuare l’ambito di applicazione dell’art.2054 c.c. e delle regole in tema di assicurazione obbligatoria non consistono necessariamente nella natura privata o pubblica dei diritti di proprietà sull’area adibita a parcheggio “… né nel fatto che essa sia collocata in una od altra posizione rispetto ad uno stabile di proprietà privata; consistono invece nell’apertura o meno dell’area stessa all’uso pubblico, in termini tali per cui risulti ordinariamente adibita al traffico veicolare (cfr., fra le altre, Cass. civ. Sez. III, 26 luglio 1997 n. 7015; Cass. civ. Sez. III, 27 ottobre 2005 n. 20911, che ha ritenuto applicabile l’art. 2054 al terreno di proprietà di un cantiere, al quale avevano accesso sia coloro che vi lavoravano, sia i clienti dell’impresa; Cass. civ. Sez. III, 6 giugno 2006 n. 13254, che ha escluso l’applicazione dell’art. 2054 con riferimento al parcheggio privato interno ad un condominio, al quale avevano accesso solo i condomini).

Vale a dire, ogniqualvolta l’area, ancorché di proprietà privata, sia aperta ad un numero indeterminato di persone, alle quali sia data la possibilità di accedervi, pur se non titolari di diritti sulla stessa, e ciò comporti la normale circolazione di veicoli al suo interno, sono da ritenere applicabili sia le norme del codice della strada, sia l’art. 2054 cod. civ., sia la legge n. 990/1969 sull’assicurazione obbligatoria.

La circostanza che accedano normalmente in luogo solo i soggetti appartenenti ad una o più categorie specifiche, o quelli che perseguano peculiari finalità, come i clienti di un supermercato, non consente di escludere che vi sia l’uso pubblico, volta che chiunque possa entrare a far parte di quella categoria o perseguire quelle finalità.

Va soggiunto che le aree di parcheggio dei supermercati, ed in particolare degli ipermercati – pur se rigorosamente private, quanto alla proprietà, al possesso od alla detenzione – sono ormai divenuti luoghi di continuo ed intenso traffico veicolare, sicché non vi è ragione di escludere l’applicazione al loro interno delle norme in tema di circolazione stradale”.

Sulla base di tali considerazioni la Corte di Cassazione, con ordinanza n.17279/09 ha affermato il seguente principio di diritto: “L’area di parcheggio destinata agli utenti di un ipermercato – ancorché sia di proprietà privata, sia inclusa per intero in uno stabile di proprietà privata (nella specie, al piano interrato dell’edificio ove aveva sede l’ipermercato) e sia delimitata da strutture destinate a regolare l’accesso dei veicoli (sbarra di ingresso) – è da ritenere aperta all’uso da parte del pubblico e ordinariamente adibita al traffico veicolare, considerato che chiunque ha la possibilità di accedervi. La circolazione automobilistica all’interno dell’area è pertanto soggetta ia alle norme dell’art. 2054 cod. civ., sia alle norme della legge sull’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile, di cui alla legge n. 990 del 1969, la cui applicabilità presuppone, per l’appunto, l’apertura dell’area al traffico veicolare ad opera di un numero indeterminato di persone”.