Sinistro per omessa manutenzione della strada e responsabilità della P.A.


In ordine ai danni subiti dall’utente della strada in conseguenza dell’omessa o insufficiente manutenzione delle strade pubbliche il referente normativo per l’inquadramento della responsabilità della P.A. è costituito dall’art. 2051 c.c. che sancisce una presunzione inapplicabile nei confronti della P.A. con riferimento ai beni demaniali quando siano oggetto di un uso generale ed ordinario da parte dei terzi, e non dall’art. 2043 c.c., che impone invece, nell’osservanza della norma primaria del “neminem laedere”, di far sì che la strada aperta al pubblico transito non integri per l’utente una situazione di pericolo occulto.

L’opposto orientamento giurisprudenziale deve considerarsi ormai obsoleto perché non tiene conto dell’evoluzione che si è avuta partire dalla nota pronuncia della Corte Costituzionale n.156/99, la quale ebbe, infatti, ad affermare il principio che alla P.A. non era applicabile la disciplina normativa dettata dall’art. 2051 c.c. solo allorquando

sul bene di sua proprietà non sia possibile – per la notevole estensione di esso e le modalità di uso, diretto e generale, da parte di terzi – un continuo, efficace controllo, idoneo ad impedire l’insorgenza di cause di pericolo per gli utenti.

Il fattore decisivo per l’applicabilità della disciplina ex art. 2051 c.c., quindi, deve individuarsi nella possibilità o meno di esercitare un potere di controllo e di vigilanza sui beni demaniali, con la conseguenza che l’impossibilità di siffatto potere non può ricollegarsi puramente e semplicemente alla notevole estensione del bene e all’uso generale e diretto da parte dei terzi, considerati meri indici di tale impossibilità, ma all’esito di una complessa indagine condotta dal giudice di merito con riferimento al caso singolo, che tenga in debito conto innanzitutto degli indici suddetti.

In questa direzione si è orientata anche negli ultimi anni la giurisprudenza della Corte di Cassazione, i cui più recenti arresti hanno segnalato, con particolare riguardo al demanio stradale, la necessità che la configurabilità della possibilità in concreto della custodia debba essere indagata non soltanto con riguardo all’estensione della strada, ma anche alle sue caratteristiche, alla posizione, alle dotazioni, ai sistemi di assistenza che lo connotano, agli strumenti che il progresso tecnologico appresta, in quanto tali caratteristiche acquistano rilievo condizionante anche delle aspettative degli utenti, rilevando ancora, quanto alle strade comunali, come figura sintomatica della possibilità del loro effettivo controllo, la circostanza che le stesse si trovino all’interno della perimetrazione del centro abitato (v. Cass. n. 3651/06; n.15383/06).

(Cass. n.23924/07)