Sinistro per omessa manutenzione stradale: le pronuncie più rilevanti per il 2007


Il tema dei danni causati dalle imperfette condizioni di una strada, o comunque di un luogo aperto al pubblico transito, aveva dato luogo negli anni appena trascorsi a vari contrasti.

Tre in particolare, le questioni controverse:

  • se la presunzione di cui all’art. 2051 c.c. fosse invocabile nei confronti della pubblica amministrazione per i danni causati da beni demaniali;
  • se, a prescindere dalla natura (demaniale o meno) della cosa che ha causato il danno, la suddetta presunzione fosse invocabile nei confronti dei proprietari di beni di ampie dimensioni (boschi, ponti, strade od autostrade, ecc.);
  • se la condotta della vittima che, per imprudenza, non si avvede dell’esistenza d’una insidia oggettivamente avvistabile, valga di per sé ad escludere la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c.

In merito a ciascuno di questi tre profili la Corte nel 2007 ha confermato i propri orientamenti più recenti, senza alimentare nuovi contrasti: sicché questi ultimi sembrerebbero in via di superamento.

Per quanto concerne l’invocabilità della presunzione di cui all’art. 2051 c.c. nei confronti della pubblica amministrazione per i danni arrecati da beni demaniali, ovvero nei confronti di beni di ampie dimensioni, la Corte ha ribadito che per l’affermazione della responsabilità prevista da tale norma non rileva natura giuridica del bene che ha causato il danno, né la qualifica soggettiva del proprietario, e nemmeno le modalità di uso da parte del pubblico. Sicché, in teoria, la responsabilità presunta del custode ex art. 2051 c.c. ben può essere invocata anche nei confronti della pubblica amministrazione, ovvero con riferimento ai danni causati da beni demaniali, od ancora con riferimento a danni causati da beni destinati ad uso pubblico. Quel che unicamente rileva, per invocare la responsabilità in questione. è soltanto una questione di fatto, e cioè se la cosa fonte di danno al momento dell’evento poteva o meno costituire oggetto di custodia. A sua volta, un bene materiale può costituire oggetto di custodia soltanto quando sussista l’oggettiva possibilità per l’ente pubblico proprietario gestore di esercitare sul bene un effettivo potere di governo (sentenza n.17377/07).

Confermato altresì l’orientamento più recente – che ormai, per la sua compattezza, può ritenersi ius receptum – in materia di responsabilità del gestore autostradale. Con riferimento a quest’ultimo la Corte, ribadito il tradizionale principio secondo cui la presunzione di cui all’articolo 2051 c.c. non può trovare applicazione con riferimento a beni di estensione tale da non consentire un’efficace e capillare controllo, ha tuttavia aggiunto che la possibilità o l’impossibilità di tale controllo non si atteggia univocamente in relazione ad ogni tipo di strada, e dipende non solo dalla estensione della strada, ma anche dalle sue caratteristiche, dalle sue dotazioni, dai sistemi di assistenza che le connotano, dagli strumenti che il progresso tecnologico volta a volta appresta e che, in larga misura, condizionano anche le aspettative della generalità degli utenti. Per le autostrade, la Corte ritiene che sia possibile al gestore svolgere un’adeguata attività di vigilanza, che sia in grado di impedire l’insorgere di cause di pericolo per gli utenti, con la conseguenze che è al gestore stesso applicabile l’art. 2051 cod.civ.

Nello stesso tempo, però, la Corte ha operato un importante distinguo tra due diversi tipi di insidia o trabocchetto dei quali il gestore autostradale può essere chiamato a rispondere, ed in particolare tra:

  • le situazioni di pericolo immanentemente connesso alla struttura o alle pertinenze dell’autostrada (ad es., irregolarità del manto stradale, insufficienza delle protezioni laterali, segnaletica insidiosa o contraddittoria);
  • le situazioni di pericolo “provocato dagli stessi utenti ovvero da una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa, che pongano a repentaglio l’incolumità degli utenti e l’integrità del loro patrimonio” (ad esempio, perdita di oggetti da parte di veicoli in transito, formazione di ghiaccio sul manto stradale, perdita di sostanze oleose da parte di veicoli in transito).

Mentre, ricorrendo la prima ipotesi, l’art. 2051 c.c. sarà sempre applicabile, nella seconda ipotesi la responsabilità del gestore autostradale sarà disciplinata dall’art.2043 c.c., con la conseguenza che la vittima dell’insidia avrà l’onere di provare – secondo i criteri generali già esposti – la imprevedibilità e la inevitabilità del pericolo sentenze nn.7763/07 e 2308/07).

Per quanto attiene l’invocabilità, da parte del custode responsabile ex art. 2051 c.c., del concorso di colpa della vittima ex art. 1227 c.c., è noto che in passato tale possibilità veniva esclusa, sul presupposto che delle due l’una:

  • o l’insidia era avvistabile, ed allora l’avverarsi del sinistro va ascritto a colpa esclusiva della vittima, per non avere rilevato un pericolo oggettivamente percepibile;
  • ovvero l’insidia non era percepibile dall’utente della strada, ed allora del danno dovrà rispondere unicamente il custode non essendo ravvisabile alcuna condotta colposa a carico della vittima.

Questo orientamento è stato già da qualche anno abbandonato, in favore della diversa opinione secondo cui con la condotta omissiva o negligente del custode (in particolare, consistente nell’omessa adozione di cautele, barriere o dispositivi di sicurezza prescritti dal codice della strada) può concorrere la colpa per imprudenza o negligenza della vittima, ad esempio consistita nell’eccesso di velocità, ovvero nell’avere prestato superficiale attenzione alle caratteristiche della strada percorsa (sentenze nn. 17377/07 e 8847/07). In questi casi tuttavia spetterà al giudice di merito stabilire quale sia la misura percentuale dell’apporto causale fornito dalla vittima all’avverarsi del sinistro sentenza n.8847/07).

fonte: Rassegna della Giurisprudenza di legittimità 2007