Sinistro stradale causato dal cassonetto dei rifiuti: il Comune è responsabile
Il Comune è responsabile per il sinistro stradale causato dal cassonetto di rifiuti indebitamente posto sulla carreggiata.
La Corte di Cassazione (Sez. III, n.16374/09) ha infatti confermato la sentenza di appello che rilevava “… l’anomala, imprevedibile, collocazione del contenitore in prossimità del centro della sede stradale; l’inevitabilità dell’ostacolo determinata dalla collocazione immediatamente dopo un’accentuatissima deviazione della sede viaria dall’asse rettilineo tale da incidere sulla possibilità di immediata percezione dell’ostacolo”.
Sussistono, quindi, i requisiti dell’insidia che, per costante giurisprudenza della Corte “… integrano gli estremi di responsabilità, ex art. 2043 c.c., dell’ente titolare della strada, prescindendo del tutto dalle previsioni dell’art. 2051 c.c., relative alla responsabilità del custode”.
“Ha altresì rilevato la Corte d’Appello come gli obblighi di vigilanza previsti dal codice della strada a carico dell’ente titolare della stessa siano particolarmente cogenti, tali da imporre un continuo controllo ed in specie: la sussistenza di un pregnante obbligo di controllo delle sedi viarie, e l’estensione dell’attività di vigilanza e controllo fino alle pertinenze della sede stradale e delle connesse attrezzature, impianti e servizi.
Di conseguenza, prosegue la Corte d’Appello, la manutenzione viaria impone l’obbligo di immediato intervento con riferimento a presenze di oggetti pericolosi ma facilmente ed immediatamente eliminabili, come quella di un contenitore di rifiuti, garantendo forme efficaci di vigilanza ed una adeguata e continua prestazione svolta ai fini della sicurezza stradale”.
Rigettate le eccezioni del Comune convenuto il quale assumeva che la strada dove si era verificato l’incidente pertineva ad altro ente territoriale (Provincia).
“L’art. 2, comma 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 stabilisce infatti che le strade urbane di cui al comma 2, lettere D, E, F sono sempre comunali quando siano situate nell’interno dei centri abitati, eccettuati i tratti interni di strade statali, regionali o provinciali che attraversano centri abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti”.
Veniva accertato che, all’epoca dell’entrata in vigore del codice della strada e in data antecedente al sinistro il Comune convenuto superava i diecimila abitanti e la via dove avveniva l’incidente “… rientrava nelle previsioni del suddetto comma 7, quindi nella titolarità del comune”.
Inoltre L’art. 4 comma 5 del regolamento di attuazione del codice della strada, rubricato Passaggi di proprietà fra enti proprietari delle strade (art. 2 C.s.) “… stabilisce le modalità esecutive del passaggio di proprietà delle strade, individuando gli adempimenti amministrativi da assumersi all’uopo (delimitazione del centro abitato ai sensi dell’art. 4 c.d.s., decreti di passaggio della proprietà, consegna delle strade fra enti proprietari).
Alla data del sinistro infatti era già entrato in vigore il nuovo codice della strada che attribuiva ai comuni la titolarità delle strade situate all’interno dei centri stradali, ma non era stata effettuata né la delimitazione del centro abitato” spettante al Comune de quo “… né la consegna delle strade…”
Peraltro “come per qualsiasi altro bene immobile la data della consegna della strada è irrilevante ai fini della titolarità della strada stessa”.
“Effetti dichiarativi e non costitutivi ha il provvedimento comunale, delimitante il centro abitato, mentre effetto traslativo, consegue all’entrata in vigore del codice della strada.
Si deve ancora rilevare
a) il chiaro tenore letterale dell’art. 2 c.d.s. che attribuisce immediatamente a titolarità delle strade agli enti pubblici territoriali dallo stesso individuati;
b) il carattere oggettivo dei criteri di attribuzione;
c) l’art. 4 c.d.s. che limita gli effetti del provvedimento comunale agli ambiti di attuazione della disciplina della circolazione stradale e non della proprietà e della responsabilità verso terzi danneggiati;
d) la previsione intesa ad anticipare gli effetti amministrativi del trasferimento (180 gg entro i quali il Comune era obbligato ex art. 4 c.d.s. a delimitare il centro abitato, un termine la cui scadenza era anteriore al sinistro de quo);
e) le previsioni codicistiche in tema di demanio comunale e provinciale di cui all’art. 824 c.c. che rinvia agli artt. 822 e 823 c.c. relativi al demanio statale statuenti un vincolo di inalienabilità dello stesso (ostativo quindi anche a trasferimenti fra l’uno e l’altro ente) che può pertanto essere escluso unicamente da fonti di rango legislativi;
f) la costante giurisprudenza della S. C. volta ad attribuire valenza meramente dichiarativa agli atti amministrativi in materia, quale ad esempio l’iscrizione della strada nell’elenco dell’uno o dell’altro ente pubblico territoriale (Cass., 17 marzo 1995, n. 3117)”.

