Sinistro stradale e termine per la sospensione della patente
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza S.U. n.13226-2007) hanno statuito che, in caso di incidente stradale con lesioni colpose, il provvedimento prefettizio di sospensione provvisoria della patente, ai sensi dell’art. 223 del codice della strada, non può essere adottato a tale distanza dal fatto da essere venute meno le esigenze cautelari alla cui salvaguardia lo stesso è preordinato. Nel caso di specie, infatti, il provvedimento di sospensione era avvenuto a distanza di ben otto mesi dal fatto generatore di responsabilità (incidente stradale).
In linea di principio, tuttavia, per la Corte è irrilevante l’inosservanza dei termini di cui all’art.223 c.d.s. previsti per la trasmissione del rapporto al Prefetto e alla direzione generale della MTCT (la motorizzazione) e per la trasmissione del parere di quest’ultima all’autorità prefettizia.
Di recente, peraltro, i Giudici di legittimità sono intervenuti sullo stesso tema considerando pienamente valida l’ordinanza di sospensione emessa nel termine di gg. 90 dal fatto generatore di responsabilità proprio in considerazione dei termini procedurali previsti dall’art.223 c.d.s e del fatto che l’art.2 della legge n.241/90 sul procedimento amministrativo, nella formulazione novellata attualmente in vigore, considera normale per l’adozione di una determinazione da parte della P.A. per l’appunto il termine di 90 giorni (Cass. n.19955/07).
La sentenza delle Sezioni Unite, inoltre, si segnala per aver confermato l’orientamento per cui può essere disposta la sospensione della patente quando l’incidente sia stato causato dell’apertura dello sportello della autovettura senza la dovuta attenzione. Ciò in quanto nell’ampio concetto di circolazione stradale deve ritenere compresa anche la situazione di arresto o di sosta di un veicolo su strada o area pubblica di pertinenza della stessa (sent. 6 giugno 2002 n. 8216).

