Sinistro stradale e litisconsorzio tra i danneggiati: l’esame della Consulta


“L’art. 140, comma 4, del d. lgs. n. 209 del 2005 dispone che «Nei giudizi promossi fra l’impresa di assicurazione e le persone danneggiate sussiste litisconsorzio necessario, applicandosi l’art. 102 del codice di procedura civile».

Il secondo periodo dello stesso comma aggiunge che «L’impresa di assicurazione può effettuare il deposito di una somma, nei limiti del massimale, con effetto liberatorio nei confronti di tutte le persone aventi diritto al risarcimento, se il deposito è irrevocabile e vincolato a favore di tutti i danneggiati».

Il citato art. 140, sotto la rubrica «Pluralità di danneggiati e supero del massimale», è finalizzato a disciplinare il concorso di più persone che hanno subito danni nello stesso sinistro, regolando i rapporti fra i creditori e l’impresa di assicurazione. Esso riproduce, con alcune modifiche, l’art. 27 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), che, come notato dal Consiglio di Stato nell’esprimere il parere sullo schema di decreto legislativo recante il codice delle assicurazioni (parere n. 11603/05, adunanza del 14 febbraio 2005), ha introdotto un principio riconducibile a quello della par condicio creditorum, prevedendo la proporzionale riduzione di ciascun singolo diritto fino alla concorrenza delle somme disponibili.

Analogo principio è oggi contenuto nell’art. 140, comma 1, del d. lgs. n. 209 del 2005 («Qualora vi siano più persone danneggiate nello stesso sinistro e il risarcimento dovuto dal responsabile superi le somme assicurate, i diritti delle persone danneggiate nei confronti dell’impresa di assicurazione sono proporzionalmente ridotti fino alla concorrenza delle somme assicurate»), mentre i commi 2 e 3 della disposizione regolano, rispettivamente, i pagamenti eseguiti dall’impresa assicuratrice ad alcune delle persone danneggiate, in eccesso rispetto alla quota loro dovuta, ed i diritti spettanti agli altri danneggiati il cui credito sia rimasto insoddisfatto.

In questo contesto il Consiglio di Stato, nel citato parere, rappresentò l’esigenza, recepita dal legislatore in sede di esercizio della delega, che fosse introdotta una fattispecie di litisconsorzio necessario, perché la decisione delle controversie rientranti nell’ambito applicativo della norma de qua doveva essere emessa nei confronti di più parti. In caso contrario, infatti, la sentenza resa tra l’assicuratore ed uno o alcuni soltanto dei danneggiati avrebbe vanificato il principio di parità tra i creditori.

La necessità del litisconsorzio nelle controversie di cui si tratta, dunque, nasce dal detto principio, che comporta un rapporto di dipendenza tra le posizioni dei creditori, già idoneo a rendere non palesemente irragionevole la norma censurata, che si colloca nel quadro dei rapporti tra impresa assicuratrice e pluralità di soggetti danneggiati a causa del medesimo sinistro. Ciò emerge anche dalla possibilità, prevista nella medesima norma, che l’impresa di assicurazione effettui il deposito di una somma, nei limiti del massimale, con effetto liberatorio nei confronti di tutte le persone aventi diritto al risarcimento, se il deposito è irrevocabile e vincolato a favore di tutti i danneggiati. Al riguardo va rilevato, in primo luogo, che al legislatore spetta un’ampia discrezionalità nella conformazione degli istituti processuali, con il solo limite della manifesta irragionevolezza delle scelte compiute, nella specie non ravvisabile per quanto ora detto (ex plurimis: sentenze n. 221 del 2008, n. 237 del 2007; ordinanza n. 405 del 2007); e, in secondo luogo, che i casi di litisconsorzio necessario, in quanto incidenti sulla libertà di agire in giudizio, devono formare oggetto d’interpretazione restrittiva.

Proprio prendendo le mosse da quest’ultimo rilievo la Corte di cassazione, con una recente pronunzia, ha affermato che il litisconsorzio previsto dall’art. 140, comma 4, del d. lgs. n. 209 del 2005 sussiste soltanto se: «a) l’assicurazione, di fronte alle richieste di più danneggiati, formuli domanda volta ad ottenere l’accertamento in confronto di tutti del massimale, come dimostra la stessa possibilità ad essa riconosciuta di effettuare deposito liberatorio; b) uno dei danneggiati, vistosi contestare l’esistenza del massimale e ritenuto che il diritto degli altri danneggiati o non sussista o sussista in misura minore, chieda l’accertamento o della non sussistenza o delle rispettive quote. Ritenere, infatti, che il litisconsorzio concerna la domanda di risarcimento proposta da uno o più danneggiati contro l’assicuratore senza coinvolgimento di altri renderebbe la norma di dubbia costituzionalità, atteso che il singolo danneggiato può non sapere se e quali siano stati gli altri danneggiati che debbono concorrere sul massimale» (Cassazione, ordinanza n.1862 del 2009)”.

Anche per le ragioni di cui sopra la Corte Costituzionale, con sentenza n.329/09 ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 140, comma 4, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui prevede un’ipotesi di litisconsorzio necessario, ai sensi dell’art. 102 del codice di procedura civile, tra tutti i danneggiati dal medesimo sinistro stradale.