Sinistro stradale: mancato arresto allo STOP e presunzione di colpa ex art.2054 c.c.


“… la presunzione di colpa posta, ex articolo 2054 cc., comma 2, a carico dei conducenti di veicoli per la ipotesi di scontro tra i medesimi ha funzione meramente sussidiaria, ed opera solo se non sia possibile accertare, in concreto, le rispettive responsabilità. Pertanto, ove risulti che l’incidente si è verificato per colpa esclusiva di uno dei conducenti, e che nessuna colpa, per converso, è ravvisabile nel comportamento dell’altro, quest’ultimo resta senz’altro esonerato dalla presunzione de qua, e non sarà, conseguentemente, tenuto a provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (Cass. 11 giugno 1997, n, 5250).

La colpa esclusiva di un conducente per il danno verificatosi a seguito di scontro con altro veicolo — liberatoria, per il conducente di questo ultimo, dall’onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitarlo — può risultare indirettamente dall’accertato nesso causale esclusivo tra il suo comportamento e l’evento dannoso, come allorché questo avviene nell’area in cui egli era obbligato a dare la precedenza ai veicoli provenienti da destra e da sinistra, per l’esistenza di un segnale di “STOP” (Cass. 18 febbraio 1998, n. 1724; Cass. 11 novembre 1975, n. 3804).

A tal fine va osservato che il conducente di un autoveicolo, una volta fermatosi sulla linea di stop, prima di riprendere la marcia, ha obbligo di ispezionare la strada preferita, per assicurarsi che sia libera da sopraggiungenti veicoli e, in caso negativo, di accordare la precedenza a tutti i veicoli circolanti sulla detta strada, sia provenienti da destra che da sinistra. Infatti l’obbligo imposto ai conducenti di veicoli di arrestare la marcia e cedere la precedenza nei due sensi, quando vi sia un cartello di stop in prossimità di un crocevia, ha carattere rigido, con la conseguenza che la fermata a detto segnale deve effettuarsi almeno per un attimo quando l’area del crocevia è libera, mentre deve protrarsi, in caso di sopravvenienza di veicoli sulla strada che si sta per imboccare, il tempo necessario a consentire a tutti detti veicoli di passare con precedenza (cfr. Cass. pen. 24 febbraio 1984, Canini; Cass. pen., 28 novembre 1988, Lo Faro; Cass. pen., 21 marzo 1986, Armani; Cass, pen., 10 dicembre 1985, Solfaroli)”.

(Cass. n.4055/09)