Sinistro stradale mortale: risarcimento ai figli maggiorenni ed economicamente indipendenti
E’ consolidato orientamento del Giudice di legittimità, quello per cui i figli della vittima di un sinistro stradale, anche se maggiorenni ed economicamente indipendenti, hanno diritto al risarcimento del danno patrimoniale da essi subito per effetto del venir meno delle provvidenze economiche che il genitore defunto avrebbe presumibilmente destinato loro, posto che la sufficienza dei redditi del figlio esclude l’incrementarlidico del genitore di incrementarli, ma non il beneficio di un sostegno durevole, prolungato e spontaneo, sicché la perdita cpatrimonialei corrispondentedanno patrimoniale, corrispondente al minor reddito per chi ne sia scfro Cassficato. (In questo senso cfr. Cass. 11003 del 2003, 12020 del 1995).
Nella stessa pronuncia (sentenza n.24802-2008) la Corte ha ribadito anche Il principio, in forza del quale, nell’obbligazione solidale da fatto illecito, l’onere di ciascun obbligato, nei rapporti interni, è proporzionato alla relativa colpa ed all’entità delle conseguenze che ne sono derivate.
Ciò comporta, con riguardo alla obbligazione risarcitoria, per i danni conseguenti ad incidente stradale, del conducente, nonché del proprietario del veicolo e del datore di lavoro del conducente, che questi ultimi due, solidalmente responsabili con il primo, a norma rispettivamente, degli articoli 2054 terzo comma e 2049 cod. civ. mentre non possono ripartire tra ciascuno di essi ed il conducente – dipendente il cennato onere (ricollegabile solo alla condotta colposa di questo) – e di conseguenza sono privi di regresso l’uno contro l’altro, possono esperire, nello stesso od in separato giudizio, azione di rivalsa contro il conducente – dipendente, autore del fatto dannoso, per l’intera somma pagata al terzo danneggiato. (Cass. 12 febbraio 1982 n. 856, 5 settembre 2005 n. 17763).

