Sinistro stradale: non matura la prescrizione se il Comune nega falsamente di essere proprietario della strada
L’atto con cui il Comune – su richiesta del ricorrente dichiari, contrariamente al vero, che la strada ove si è verificato il sinistro non è di proprietà comunale (salve eventuali rettifiche successive al compimento del termine di prescrizione), è da ritenere idoneo a giustificare la sospensione del termine prescrizionale nei confronti del destinatario della falsa dichiarazione, ai sensi dell’art. 2941 n. 8 c.c.
Non può essere escluso che nel comportamento del Comune ricorra l’intenzionalità dell’occultamento della propria qualità di debitore – situazione equiparabile all’occultamento del debito, a cui testualmente si riferisce l’art. 2941 n. 8 cod. civ. – e che l’inesatta informazione non precluda la proponibilità della domanda.
Il carattere doloso del comportamento, di cui alla citata norma, non richiede infatti la deliberata intenzione di nuocere al creditore, ma richiede semplicemente l’intenzionalità della condotta tramite la quale è stato frapposto al creditore un grave ostacolo all’esercizio del suo diritto (cfr. sul tema Cass. civ. 17 aprile 2007 n. 9113). Ciò vale a maggior ragione quando l’ostacolo derivi dalle inesatte informazioni trasmesse da un ente pubblico, relativamente a fatti che esso è specificamente deputato a conoscere e che suscitano negli utenti particolare affidamento.
Non viene condiviso, poi, il rilievo della Corte di merito secondo cui il danneggiato avrebbe comunque potuto agire in giudizio contro il Comune.
“Il danneggiato avrebbe certamente avuto la possibilità materiale di farlo, ma – a fronte dell’inesatta informazione – l’azione contro il Comune lasciava prevedere l’inevitabile soccombenza, con l’aggravio delle spese processuali. E, sul piano giuridico, l’impossibilità di far valere il proprio diritto a fronte dell’altrui occultamento dei fatti va ravvisato non nel solo caso di impossibilità materiale di agire, ma in ogni caso in cui, nella situazione prospettata, l’iniziativa esponga l’interessato a subire – o a prevedere di dover subire – danni o sanzioni”.
E’ stata, inoltre, ritenuta errata l’affermazione circa l’impossibilità di ravvisare l’elemento psicologico in capo alla p.a., ove si consideri che le leggi vigenti ammettono anche la responsabilità penale delle persone giuridiche.
Alla luce delle predette considerazioni la Corte di Cassazione ha affermato il seguente principio di diritto: “Il termine di prescrizione dell’azione di risarcimento dei danni provocati da difetto di manutenzione di una strada è da ritenere sospeso, ai sensi dell’art. 2941 n. 8 cod. civ., ove il Comune che della strada è proprietario – espressamente interpellato in proposito dal danneggiato – fornisca a quest’ultimo, con atto formale, una falsa od erronea informazione, ponendo così un obiettivo ostacolo all’esercizio del diritto. La sospensione del termine perdura fino alla data in cui il danneggiato venga a conoscenza della realtà dei fatti: data che deve essere dimostrata dalla parte interessata alla decorrenza della prescrizione”.
(Cassazione Civile, sezione terza, ordinanza del 10 Marzo 2009, n.5818)

