Sinistro stradale con più danneggiati e litisconsorzio necessario ex art. 140 c.d.a.


Ai sensi dell’art.140, comma 4, del Codice delle Assicurazioni private “nei giudizi promossi fra l’impresa di assicurazione e le persone danneggiate sussiste litisconsorzio necessario, applicandosi l’articolo 102 del codice di procedura civile. L’impresa di assicurazione può effettuare il deposito di una somma, nei limiti del massimale, con effetto liberatorio nei confronti di tutte le persone aventi diritto al risarcimento, se il deposito è irrevocabile e vincolato a favore di tutti i danneggiati.”

“… la norma nella sua ambigua formulazione (posto che è certamente atecnica l’espressione giudizi promossi fra l’impresa di assicurazione e le persone danneggiate) va intesa, conforme all’esigenza di interpretare restrittivamente le previsioni di litisconsorzio necessario in quanto introducenti restrizioni alla libertà di azione, nel senso che il litisconsorzio sussiste solo se:

a) l’assicurazione, di fronte alle richieste di più danneggiati formuli domanda volta ad ottenere l’accertamento in confronto di tutti del massimale, come dimostra la stessa possibilità ad essa riconosciuta di effettuare deposito liberatorio;

b) uno dei danneggiati, vistosi contestare l’esistenza del massimale e ritenuto che il diritto degli altri danneggiati o non sussista o sussista in misura minore, chieda l’accertamento o della non sussistenza o delle rispettive quote.

Ritenere, infatti, che il litisconsorzio concerna la domanda di risarcimento proposta da uno o più danneggiati contro l’assicuratore senza coinvolgimento di altri renderebbe la norma di dubbia costituzionalità, atteso che il singolo danneggiato può non sapere se e quali siano stati gli altri danneggiati che debbono concorrere sul massimale”.

(Cassazione Civile, sezione terza, ordinanza del 26 gennaio 2009, n.1862)