Sinistro stradale provocato dal minore e responsabilità dei genitori
I criteri in base ai quali va imputata ai genitori la responsabilità per gli atti illeciti compiuti dai figli minori consistono
- nel potere-dovere di esercitare la vigilanza sul comportamento dei figli stessi, in relazione al quale potere-dovere assume rilievo determinante il perdurare della coabitazione;
- nell’obbligo di svolgere adeguata attività formativa, impartendo ai figli l’educazione al rispetto delle regole della civile coesistenza, nei rapporti con il prossimo e nello svolgimento delle attività extrafamiliari (Cass. civ., Sez. I, 24 maggio 1994 n. 5063; Cass. civ., Sez. 3, 11 agosto 1997 n. 7459).
La responsabilità dei genitori non può ritenersi esclusa per il solo fatto del temporaneo allontanamento del minore dalla casa familiare, qualora l’illecito da lui commesso consista nel mancato rispetto delle regole di comportamento vigenti nel contesto sociale, in termini tali da manifestare oggettive carenze dell’attività educativa. La negligenza, l’indisciplina e l’irresponsabilità nella condotta di guida, in termini tali da mettere a rischio i beni o l’incolumità altrui, costituiscono per l’appunto manifestazione di tal genere di comportamenti.
Con tali argomentazioni, e in considerazione del fatto che le carenze educative protraggono i loro effetti anche per il tempo successivo alla cessazione della coabitazione, la Corte di Cassazione (sent. n.7050/08) ha censurato la sentenza della Corte territoriale secondo cui il mero fatto dell’allontanamento del minore dalla casa paterna valeva di per sé ad esonerare i genitori da siffatta responsabilità.
Cassata la sentenza impugnata, la Suprema Corte ha affermato il seguente principio di diritto
“Ai sensi dell’art. 2048 cod. civ., i genitori sono responsabili dei danni cagionati dai figli minori che abitano con essi, sia per quanto concerne gli illeciti comportamenti che siano frutto di omessa o carente sorveglianza; sia per quanto concerne gli illeciti riconducibili ad oggettive carenze nell’attività educativa, che si manifestino nel mancato rispetto delle regole della civile coesistenza, vigenti nei diversi ambiti del contesto sociale in cui il soggetto si trovi ad operare. L’eventuale allontanamento del minore dalla casa dei genitori non vale di per sé ad esimere i genitori stessi da responsabilità, ove l’illecito comportamento del figlio sia riconducibile non all’omissione della contingente e quotidiana sorveglianza sul comportamento di lui, ma alle suddette, oggettive carenze educative. In quest’ultimo ambito rientrano i danni provocati dalle manifestazioni di indisciplina, negligenza o irresponsabilità, nello svolgimento di attività suscettibili di arrecare danno a terzi, fra cui in particolare l’inosservanza delle norme della circolazione stradale”.

