Società di persone e soci illimitatamente responsabili: efficacia del titolo esecutivo e beneficium excussionis
Il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo o passato in giudicato ottenuto contro una società di persone oppure la sentenza di condanna pronunciata in un processo tra il creditore della società ed una società di persone costituisce titolo esecutivo anche contro il socio illimitatamente responsabile.
Infatti dall’esistenza dell’obbligazione sociale deriva necessariamente la responsabilità del socio e quindi ricorre una situazione non diversa da quella che, secondo l’art. 477 c.p.c., consente di porre in esecuzione il titolo in confronto di soggetti diversi dalla persona contro cui è stato formato. (v. Cass. civile, sez. I, n.14165/09; Cass. civile, sez. I, n. 23669; Cass. civile, sez. III, n. 19946; Cass. civile, sez. III, n. 613; Cass. civile, sez. III, n. 5884).
I soci della s.n.c. e della s.a.s. (accomandatari) godono, però, del beneficium excussionis (artt. 2304 e 2318 c.c.), cosicché il creditore può pretendere da lui il pagamento solo dopo avere escusso infruttuosamente il patrimonio sociale.
“La giurisprudenza limita il campo di operatività del beneficio alla fase esecutiva (Cass. 12.8.2004, n. 15713; Cass. 8.11.2002, n. 15700;Cass. 26.11.1999, n. 13183; Cass. 10.2.1996, n. 1050) non senza rilievi critici di una parte della dottrina che, argomentando dalla lettera dell’art. 2304 c.c. ‘pretendere il pagamento’, lo estende alla fase di cognizione, con il risultato di negare al creditore la possibilità di agire per precostituirsi un titolo esecutivo contro il socio prima di escutere la società”.
La giurisprudenza maggioritaria resta di diverso avviso considerando “… che la tutela dei soci attraverso il beneficio costituisce applicazione del principio dell’art. 2740 c.c. e del concetto di garanzia generale che è connesso al patrimonio del debitore a favore del creditore;
conseguentemente, il beneficio, attenendo alla garanzia del patrimonio del socio nei confronti del creditore sociale, opera nel senso che il socio non può essere chiamato a rispondere in sede esecutiva prima della società, dotata di autonomia patrimoniale.
Non è, peraltro, impedito al creditore, pure se abbia un titolo esecutivo di origine stragiudiziale, di formarsene uno giudiziale nei confronti del socio, esercitando le opportune azioni anche per potere iscrivere ipoteca giudiziale sui beni immobili del medesimo (Cass. 12.8.2004, n. 15713), con la differenza che, se il titolo riguarda la società, può essere azionato pure contro il socio (Cass. 17.1.2003, n. 613), mentre altrettanto non avviene nel caso inverso.
Il beneficio della preventiva escussione della società costituisce vera e propria condizione dell’azione esecutiva nei confronti del socio e la sua inosservanza può essere eccepita dal medesimo mediante opposizione a norma dell’art. 615 c.p.c. (Cass. 12.4.1994, n. 3399; Cass. 23.12.1983, n. 7582 …)
… a questo fine non è necessario che l’esecuzione sia iniziata, bastando che sia semplicemente minacciata a mezzo del precetto.
Si posticiperebbe altrimenti senza alcuna giustificazione la tutela del socio, imponendogli di attendere che la minaccia contenuta nel precetto si attui con il pignoramento, laddove viene ammessa la tutela anticipata del debitore, consentendogli di ottenere ancora prima dell’instaurazione del giudizio di opposizione a precetto un provvedimento che inibisca l’attivazione dell’esecuzione forzata (Cass. 23.2.2000, n. 2051)”.
(citazioni tratte da Cass. n.15036/05)

