Solo la casa “coniugale” può essere assegnata in sede di separazione


Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, “… l’assegnazione della casa familiare prevista dall’art. 155, quarto comma, cod. civ., rispondendo all’esigenza di conservare l’habitat domestico, degli interessi e delle consuetudini in cui s’esprime e s’articola la vita familiare, è consentita unicamente con riguardo a quell’immobile che abbia costituito il centro d’aggregazione della famiglia durante la convivenza, con esclusione d’ogni altro immobile di cui i coniugi avessero disponibilità (Cass. 16 luglio 1992 n. 8667; 9 settembre 2002 n. 13065; 20 gennaio 2006 n. 1198)”.

Sulla base di questo principio la Corte ha confermato la sentenza di merito che respingeva la domanda d’assegnazione della casa formulata dal coniuge affidatario della prole, una volta accertato che l’immobile  non era mai stato adibito a casa familiare.

L’oggetto del provvedimento ex art. 155, comma quarto, c.c., prosegue la Corte “… è esclusivamente la casa costituente già in costanza di convivenza il centro di aggregazione della famiglia, con le ragioni invocate, che giustificano il provvedimento di assegnazione (senza peraltro imporlo, trattandosi di decisione fondata su valutazioni discrezionali riservate al giudice di merito; cfr. Cass. 22 novembre 1995 n. 12083; 27 novembre 1996 n. 10538; 21 giugno 2002 n. 9071).

(Cass. n.4816/09)