Sosta al bar e infortunio in “itinere”
Non è coperto dall’assicurazione INAIL il lavoratore che si infortuna dopo una lunga sosta al bar, sebbene avvenuta durante il rientro a casa dal lavoro.
Lo ha stabilito la Cassazione respingendo la domanda di rendita di un lavoratore che, al termine di una giornata di lavoro, si era fermato in un bar lungo la strada del ritorno a casa, e – risalito sulla propria auto – aveva subito un incidente stradale. Per la Suprema Corte (sezione lavoro, sentenza n.15973/07), le
“soste voluttuarie di pochi minuti, insuscettibili di modificare le condizioni di rischio, non escludono la tutela dell’infortunio in intinere, ma in esse non rientra quella del caso di specie, poichĂ© il ricorrente, cessato il turno di lavoro alle 21, aveva avuto l’incidente circa un’ora dopo”.
Il quadro normativo di riferimento è costituito dall’art.2, 3° comma, D.P.R. n. 1124/65, introdotto dall’art. 12 D.Lgs. n. 38/00 che comprende nell’oggetto della assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nell’ambito della nozione di occasione di lavoro, anche l’infortunio in itinere, esclusi – tra l’altro – i casi di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque non necessitate. Necessario, quindi, per la Cassazione, distinguere tra “soste necessitate”, “quelle di pochi minuti, insuscettibili di modificare le condizioni di rischio”, e quelle di “apprezzabile durata e consistenza”, tale da far ritenere che “anche la circolazione stradale possa aver avuto una sensibile modifica”.

