Sottotetto trasformato in terrazza: non è “sopraelevazione”
L”art. 1127 c.c. disciplina la fattispecie della costruzione sopra l’ultimo piano dell’edificio condominiale.
Detta disciplina trova applicazione qualora vengano realizzati sopra l’ultimo piano dell’edificio condominiale uno o più nuovi piani o fabbriche che comportino un innalzamento verso l’alto rispetto all’altezza del vecchio fabbricato.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, “… la sopraelevazione ex art. 1127 c.c. è ravvisabile
solo in presenza di un intervento edificatorio che comporti lo spostamento in alto della copertura del fabbricato tetto o lastrico solare che sia, in modo da interessare la colonna d’aria sovrastante lo stabile (sent. 1498/98)
e cioé si verifica, infatti, anche nella fattispecie di cui alla sent. 12173/91 … laddove la costruzione edificata sulla terrazza adiacente all’attico, occupando la parte della colonna d’aria ad essa sovrastante, viene a spostare in alto la copertura dell’edificio per quella parte prima terminante con la terrazza”.
Nella fattispecie la Suprema Corte ha escluso la sussistenza di una sopraelevazione nell’ipotesi di sottotetto trasformato in terrazza a livello giacché in tal caso la nuova costruzione si manteneva entro i limiti di altezza del vecchio fabbricato.
(Cass. n.19281/09)

