Accertamento dello stato di apolide: decide il giudice ordinario


Il Ministero dell’interno ha legittimazione passiva nei giudizi in materia di cittadinanza. Il Ministero, infatti, ha il potere di riconoscere in via amministrativa la condizione di cittadino e anche di procedere all’accertamento negativo di essa (es. nel caso di apolidia), anche con riferimento a Stati diversi da quello italiano, pur se limitato a mere indagini documentali, con la conseguenza che esso è vincolato a certificare l’apolidia da una decisione giurisdizionale che l’accerti (art. 17 del citato D.P.R. n. 572 del 1973).

Con riferimento all’accertamento dello stato di apolide, il decreto del Ministro dell’interno del 24 novembre 1994, che ha disciplinato in via regolamentare le modalità di acquisizione della cittadinanza per l’apolide, come precisato nella circolare esplicativa k 60 1 del 23 dicembre 1994 dello stesso Ministero, sancisce che l’apolide possa presentare la domanda di cittadinanza, corredata “della documentazione idonea ad attestare la sussistenza del titolo alla eventuale concessione”, costituita dalla “copia autenticata del provvedimento ricognitivo dello stato di apolidia pronunciato dall’autorità giudiziaria italiana ovvero copia del provvedimento ministeriale dichiarativo dell’apolidia”. Viene così confermata la doppia strada che gli interessati possono seguire per l’accertamento dello stato di apolidi, cioè quella giurisdizionale senza limiti di prova o quella amministrativa, limitata alla prova documentale, che impone all’amministrazione di certificarla.

Lo straniero, privo dalla nascita ovvero privato, in diritto o in fatto, della cittadinanza del suo paese di origine, e residente in Italia, fa valere nel processo in cui chiede l’accertamento di tale stato, un diritto che gli può essere riconosciuto anche in via amministrativa se risultante da documenti e che egli esercita in nome proprio nel processo (art. 81 c.p.c.), è suo interesse evocare in causa l’unico soggetto che, da una ricognizione dell’apolidia in sede giurisdizionale può restare vincolato a certificarla, ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. 572 del 1993, cioè il Ministero dell’interno.

In materia, poi, è stata affermata la giurisdizione del giudice ordinario.

Sussiste, infatti, il diritto di domandare al giudice ordinario l’accertamento dello stato di apolide, cioè la ricognizione negativa della cittadinanza di qualsiasi Stato, sulla base dell’art. 17 del D.P.R. n. 572 del 1993. Ciò in applicazione degli artt. 10, 1° e 2° comma Cost., perché va riconosciuta tutela allo straniero apolide dallo Stato in cui egli si trova stabilmente quando la medesima tutela è prevista e imposta agli Stati che hanno aderito alla citata Convenzione di New York del 1954, nonché in applicazione dell’art. 113 della Cost., che assicura la tutela di diritti soggettivi dinanzi agli organi della giurisdizione ordinaria.

L’art. 9 c.p.c., poi, prevede che il Tribunale ordinario ha competenza esclusiva per le cause “relative allo stato e alla capacità delle persone”, mentre l’art. 2 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 all. E, riserva allo stesso giudice ordinario le materie in cui si faccia questione di un diritto civile o politico, la cui tutela è sempre ammessa dinanzi al predetto giudice ai sensi dell’art. 113 Cost.

Per converso sussiste il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo che, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 1034 del 1971, non può conoscere delle questioni pregiudiziali di stato, da risolvere in via incidentale, e ovviamente non può su di esse pronunciarsi in via principale, anche ai sensi del già richiamato art. 113 Cost.

(Cass. Sez. Un. n.28873-2008)