Strisce blu e poteri degli ausiliari del traffico


La Corte di cassazione, con sentenza n.20558/07, (richiamandosi ad una recente pronuncia della stessa Corte sent. n.9287/06), ha stabilito che

il potere dell’ausiliario dipendente dalla società concessionaria del parcheggio a pagamento, previsto dall’art. 17 comma 132 della L. 127/1997, non è limitato a rilevare le infrazioni strettamente collegate al parcheggio stesso (ovvero il mancato pagamento della tariffa o il pagamento effettuato in misura inferiore al dovuto, l’intralcio alla sosta degli altri veicoli negli appositi spazi e così via), ma è esteso anche alla prevenzione ed al rilievo di tutte le infrazioni ricollegabili alla sosta nella zona oggetto della concessione, in relazione al fatto che nella suddetta zona la sosta deve ritenersi consentita esclusivamente negli spazi concessi e previo pagamento della tariffa stabilita; pertanto ogni infrazione alle norme sulla sosta in tali zone può essere rilevata dagli ausiliari dipendenti della società concessionaria, essendo quest’ultima direttamente interessata, nell’ambito territoriale suddetto, al rispetto dei limiti e dei divieti per il solo fatto che qualsiasi violazione incide sul suo diritto alla riscossione della tariffa medesima.

Nella fattispecie si controverteva sulla validità del verbale di accertamento di violazione dell’art. 7 c.d.s. elevato da un ausiliare al traffico per aver lasciato in sosta il veicolo nel centro abitato nonostante il divieto imposto dalla segnaletica verticale. La suddetta violazione, quindi, si riferiva non già direttamente ad un parcheggio a pagamento (cd. “strisce blu”) ma al mancato rispetto di un segnale verticale di divieto di sosta.