Lo studio entra in comunione legale se è utilizzato come residenza familiare

L’immobile acquistato da uno dei coniugi per farne il proprio studio professionale, ma in concreto utilizzato come residenza familiare, entra in comunione legale. Anche se l’altro coniuge ha dichiarato nel contratto di compravendita che l’appartamento era stato acquistato come bene personale dall’altro, l’insussistenza in concreto di quanto dichiarato può essere dimostrata in un successivo giudizio di accertamento.

Detto accertamento non è opponibile al terzo acquirente in buona fede che abbia tempestivamente trascritto la domanda.

Infatti “… all’azione proposta a norma dell’art.184 c.c. è applicabile la disposizione dell’art.1445 c.c., che fa salvi gli effetti della trascrizione della domanda di annullamento anche in pregiudizio dei diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi in buona fede.

Quella prevista dall’art.184 c.c. è infatti un’azione di annullamento (C. Cost., n.311/88); e per tutto quanto non diversamente stabilito dalla norma speciale che la prevede, deve ritenersi applicabile la disciplina generale dell’azione di annullamento dei contratti.

L’art.184 c.c., come l’art.1445 c.c., si riferisce infatti a un caso di invalidazione dell’atto di acquisto del terzo per vizio del titolo del suo dante causa. E non rileva il fatto che il vizio del titolo del dante causa dipende nel caso dell’art.184 c.c. da un’azione di accertamento, nel caso dell’art.1445 c.c. da altra azione di annullamento.

Sicché deve ritenersi che, salvi gli effetti della trascrizione della domanda, il sopravvenuto accertamento della comunione legale non è opponibile al terzo acquirente di buona fede”.

(Cass. S.U. n.22755/09)

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