E’ sufficiente la menzione del regolamento contrattuale affinché vincoli i successivi acquirenti

“… le clausole del regolamento condominiale di natura contrattuale, che può imporre limitazioni ai poteri e alle facoltà spettanti ai condomini sulle parti di loro esclusiva proprietà purché siano enunciate in modo chiaro ed esplicito, sono vincolanti per gli acquirenti dei singoli appartamenti qualora, indipendentemente dalla trascrizione nell’atto di acquisto, si sia fatto riferimento al regolamento di condominio, che – seppure non inserito materialmente – deve ritenersi conosciuto o accettato in base al richiamo o alla menzione di esso nel contratto” (Cass. 3 luglio 2003 n. 10523, 14 gennaio 1993 n. 395, 26 maggio 1990 n. 4 905)

“… La trascrizione, salvo i casi in cui le sono attribuite particolari funzioni soltanto notiziali oppure costitutive, é destinata normalmente a risolvere i conflitti tra diritti reciprocamente incompatibili, facendo prevalere quello il cui atto di acquisto è stato inserito prioritariamente nel registro immobiliare.

Presupposto indefettibile dell’operatività dell’istituto è quindi la concorrenza di situazioni giuridiche soggettive che risultino in concreto inconciliabili, alla stregua dei titoli da cui rispettivamente derivano.

Una tale situazione di conflitto non si verifica però quando una proprietà viene espressamente acquistata come limitata da altrui diritti, per i quali una precedente trascrizione non è quindi indispensabile, in quanto il bene non è stato trasferito come libero, né l’ acquirente può pretendere che lo diventi a posteriori, per il meccanismo della inopponibilità.

In questo senso é univocamente orientata la giurisprudenza di legittimità in tema di vendita di immobili gravati da una servitù: se questa è menzionata nell’atto, la trascrizione non occorre ai fini della sua permanenza a carico del fondo alienato (Cass. 31 luglio 2006 n. 17301, 3 aprile 2004 n. 5158, 3 febbraio 1999 n. 884, 28 gennaio 1999 n. 757)”.

(Cass. n.17886/09)

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