Sul fermo amministrativo decide il Giudice Ordinario
Il provvedimento di fermo amministrativo dei beni mobili registrati (quindi anche delle autovetture) emesso dal un concessionario del servizio riscossione tributi ex art. 86 del d.P.R. n. 602 del 1973 è un atto diretto e funzionale all’espropriazione forzata per la riscossione coattiva del credito vantato dalla P.A.
Quindi l’impugnazione del predetto provvedimento va proposta dinanzi al giudice ordinario con le forme dell’opposizione all’esecuzione o, secondo dei casi, agli atti esecutivi.
Lo hanno stabilito le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n.875/07, confermando quanto già affermato con la sentenza n.2053/06, con l’ordinanza n. 14710/06 e dal Consiglio di stato, con sentenza n. 4689/205.
La questione, invero, è tutt’altro che sopita giacché l’art.35, comma 26 quinquies, D.L. n.223/06 (cd. decreto Visco-Bersani), convertito con L. 248/06 – entrata in vigore pochi mesi prima della pronuncia esaminata – ha espressamente previsto la giurisdizione della Commissione tributaria in merito all’impugnazione del fermo amministrativo dei beni mobili registrati ex art.86 D.P.R. n.602/73
La predetta disposizione non è, tuttavia, di facile interpretazione. Secondo alcuni detta norma ha creato una nuova materia da attribuire al Giudice Speciale (cioè al Giudice Tributario) sottraendola alla cognizione del G.O. Altri, invece, ritengono che la novella sia limitata a disciplinare soltanto una particolare fattispecie di fermo auto, cioè quella disposta a tutela del credito tributario lasciando inalterata la giurisdizione del G.O. in merito all’impugnazione del fermo auto disposto a cautela di crediti non tributari.

