Tamponamento. Presunzione di responsabilità e prova liberatoria


E’ principio di diritto del tutto pacifico nella giurisprudenza della Corte di Cassazione (vedi ex plurimis: Cass., n. 3282/06; Cass., n. 11444/98; Cass., n. 8917/95; Cass., n. 5672/90; Cass., n. 3343/90), quello per cui, ai sensi dell’art. 149 C.d.S., comma 1, il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l’arresto tempestivo del mezzo, evitando collisioni con il veicolo che precede (cd. tamponamento), per cui l’avvenuta collisione pone a carico del conducente medesimo una presunzione de facto di inosservanza della distanza di sicurezza, con la conseguenza che, non potendosi applicare la presunzione di pari colpa di cui all’art. 2054 c.c., comma 2, egli resta gravato dall’onere di dare la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto dell’automezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili.

Tanto ha ribadito la Suprema Corte con sentenza n.19493/07 cassando la sentenza della Corte di Appello di Bologna che, immotivatamente, aveva affermato la responsabilità concorrente (10%) della vittima in base alla presunzione di cui al secondo comma dell’art. 2054 c.c. pure a fronte dell’accertamento della specifica modalità del sinistro (tamponamento) e nella mancata dimostrazione che esso si fosse verificato per cause non imputabili al danneggiante.