Tardiva diagnosi di malformazione del feto: risarcito anche il padre
Anche il padre ha diritto al risarcimento del danno per la tardiva diagnosi di malformazione fetale del figlio.
E’ stato confermato l’indirizzo giurisprudenziale della Corte di Cassazione che ammette “… anche il padre del bambino malformato, tra i soggetti protetti dal contratto, con la conseguenza che la struttura sanitaria, in caso di suo inadempimento è tenuta a risarcire i danni immediati e diretti subiti anche dal padre.
Qualora l’imperizia del medico impedisca alla donna di esercitare il proprio diritto all’aborto, e ciò determini un danno alla salute della madre, è ipotizzabile che da tale danno derivi un danno alla salute anche del marito (Cass. 29 Luglio 2004 n.14488, 10 Maggio 2002 n.6735, 11 Maggio 2009 n.10741).
Sicuramente il padre non ha titolo per intervenire sulla decisione di interrompere la gravidanza, ai sensi della legge del 1978, ma diversa questione è quella relativa al danno che il padre del nascituro potrebbe subire, perché altri hanno impedito alla stessa di esercitare il diritto all’interruzione della gravidanza, che essa (e solo essa) legittimamente poteva esercitare.
In questo caso non si fa questione di un diritto del padre del nascituro ad interrompere la gravidanza della gestante, che certamente non esiste, ma solo se la mancata interruzione della gravidanza, determinata dall’inadempimento colpevole del sanitario, possa essere a sua volta causa di danno per il padre del nascituro”.
“… poiché si tratta di contratto di prestazione d’opera professionale con effetti protettivi anche nei confronti del padre del concepito, che, per effetto dell’attività professionale dell’ostetrico-ginecologo diventa o non diventa padre (o diventa padre di un bambino anormale) il danno provocato da inadempimento del sanitario, costituisce una conseguenza immediata e diretta anche nei suoi confronti e, come tale, è risarcibile a norma dell’art.1223 c.c.”
(Cass. n.13/2010)

