Tariffe

Sulla base delle riforme introdotte dalla c.d. legge Bersani (legge 4 agosto 2006, n. 24) possono essere applicati diversi sistemi tariffari:

1. Tariffe professionali: E’ il sistema tradizionale in base il quale il compenso dell’avvocato è determinato applicando le voci delle tariffe forensi, approvate con il Decreto Ministeriale 8 aprile 2004 n. 127. Le voci delle tariffe sono suddivise in onorari, diritti e indennità, che spettano all’avvocato per le prestazioni giudiziali e stragiudiziali. Gli onorari variano da un minimo ad un massimo, secondo il valore della causa e la complessità del caso. I diritti sono stabiliti in maniera fissa e parametrati al valore della controversia. Gli onorari e i diritti, oltre alle spese documentate, sono sempre dovuti all’avvocato dal cliente indipendentemente dall’esito della causa.

2. Quota lite: l’avvocato può concordare con il cliente compensi parametrati al raggiungimento dell’obiettivo.  In altre parole il cliente paga l’avvocato in proporzione (percentuale) al risultato utile raggiunto oltre le sole spese documentate. Il vantaggio di questo sistema tariffario è che – qualunque sia l’esito della causa – resta immutato il rapporto tra utile conseguito e costo della prestazione professionale. L’applicabilità di questo sistema tariffario è soggetta ad una valutazione preliminare giacché non tutti gli incarichi si prestano ad essere tariffati con quota lite.

3. Forfait: è possibile pattuire con il cliente compensi a forfait per il lavoro svolto dall’avvocato, cioè un compenso fisso per l’intero procedimento o per anno (o frazioni di anno) di durata dello stesso, oltre le spese documentate. Tale sistema tariffario è estremamente vantaggioso per il cliente: infatti è l’unico sistema che permette al cliente di sapere in anticipo e con esattezza quanto costerà la prestazione professionale.

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