Termine per la rpesentazione di domande amministrative. Equipollenza tra spedizione e ricezione


Costituisce n principio generale, desumibile da diverse disposizioni di legge (cfr.: art.2, d.p.r. 28 dicembre 1970, n.1077, in materia di concorsi ed esami; art. 12, d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, in tema di presentazione della dichiarazione dei redditi; art. 37, 3° co., d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di dichiarazioni iva; art. 28, 1° co., d.lgs. 3,1 ottobre 1990, n. 346, in materia di imposta sulle successioni e donazioni) che, ove non sia diversamente disposto o si frappongano ragioni oggettivamente rilevanti, vi è equipollenza tra spedizione e presentazione di ogni istanza, domanda o dichiarazione rivolta dal privato alla pubblica amministrazione e che i termini stabiliti per la presentazione sono osservati anche in caso di spedizione in tempo utile a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (cfr.: cass. civ., sez. V, sent. 7 luglio 2004, n. 12447; con. sta., sez. IV, dee. 12 giugno 1986, n. 407).