Testamento biologico: primo caso in Italia. Applicate le disposizioni sull’amministrazione di sostegno
Per la prima volta in Italia un giudice ha riconosciuto la rilevanza giuridica del testamento biologico, cioè della volontà espressa da un soggetto in ordine alle terapie a cui intende (o non intende) sottoporsi nell’eventualità in cui dovesse trovarsi nella condizione di incapacità di esprimere il proprio consenso.
Il Tribunale di Modena (Decreto del 13 Maggio 2008), in particolare, ha stabilito che l’incapace il quale abbia lasciato specifiche disposizioni di volontà volte ad escludere trattamenti salvifici artificiali che lo mantengano in vita in stato vegetativo deve valere il dovere dell’ordinamento al rispetto di una espressione autodeterminativa che null’altro chiede se non che il processo biologico, lungi dal venir forzato, si dipani secondo il suo “iter” naturale”.
Non è stata di ostacolo la mancanza di una specifica normativa in materia. A parere del Giudice Tutelare, infatti, già esiste nel nostro ordinamento il diritto sostanziale (artt. 2, 13 e 32 Cost.), lo strumento a mezzo del quale dare espressione alle proprie volontà (l’atto pubblico o la scrittura privata autenticata, art. 408, comma 2°, c.c.) e, infine, l’istituto processuale di cui avvalersi (l’amministrazione di sostegno, legge n. 6 del 2004).
In particolare, il richiamo al secondo comma del vigente art. 408 c.c. per cui
L’amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato in previsione della propria eventuale futura incapacità mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata
manifesterebbe l’assoluta inutilità di uno specifico intervento normativo finalizzato all’introduzione del c.d. testamentario biologico.

