Testamento: è illecita la condizione di contrarre matrimonio
“Costituisce principio fondamentale del nostro ordinamento la piena libertà del testatore di disporre dei propri beni fino al momento della sua morte: libertà salvaguardata dalla legge con regole particolarmente rigorose sia quanto al profilo della spontaneità della determinazione del contenuto e dei destinatari (con il limite dettato dalle regole della successione necessaria) delle disposizioni testamentarie, sia con riguardo alla apponibilità alle stesse di una condizione, sospensiva o risolutiva.
Sotto quest’ultimo profilo, con riguardo al quale la libertà testamentaria trova un limite nelle ipotesi di illiceità ed impossibilità della condizione apposta, le disposizioni specifiche dettate per il testamento si sostanziano – a prescindere da alcune ipotesi speciali sulle quali si tornerà di qui a poco – nel rispetto della c.d. regola sabiniana, in base alla quale la condizione impossibile o contraria a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume, si considera come non apposta, operando il favor testamenti (art. 634 cod. civ.), salvo che essa sia stata il motivo unico della disposizione, cui, in siffatta ipotesi, si comunica la nullità della condizione (art. 626 cod. civ.).
La regola da ultimo richiamata, secondo la quale la nullità della condizione si estende alla disposizione testamentaria, trova, altresì, applicazione nel caso della condizione di reciprocità (art. 635 cod. civ.), configurabile allorché il testatore subordini la propria disposizione alla condizione di essere a sua volta avvantaggiato nel testamento dell’istituito.È, codesta, una delle figure speciali – cui si è testé fatto riferimento – previste dal codice civile in tema di condizioni apposte al testamento.
Un’altra è quella, contemplata dal successivo art. 636 cod. civ., del divieto di prime o di nuove nozze: condizione, codesta, illecita, che, però, non travolge la disposizione testamentaria (vitiatur sed non vitiat).
La giurisprudenza di legittimità – al pari della dottrina tradizionale -, nell’intento di salvaguardare nella maggiore misura possibile la volontà del testatore, ha fornito una interpretazione restrittiva dell’art. 636, primo comma, cod. civ., secondo la quale la condizione che ponga all’istituito un divieto assoluto di nozze è illecita, chiarendo che la citata disposizione codicistica ha lo scopo di tutelare la libertà di contrarre matrimonio della persona, e non è quindi violata nei casi in cui la condizione non sia dettata dal fine di impedire le nozze, ma preveda per l’istituito un trattamento più favorevole in caso di mancato matrimonio, e, senza per ciò influire sulle relative decisioni, abbia di mira di provvedere, nel modo più adeguato, alle esigenze dell’istituito, connesse ad una scelta di vita che lo privi degli aiuti materiali e morali di cui avrebbe potuto godere con il matrimonio (Cass., sent. n. 2122 del 1992).
Nella medesima prospettiva, è stata considerata lecita la condizione che lasci un ampio margine di scelta all’istituito, in modo da non porre a suo carico una limitazione psichica intollerabile, e si è esclusa tale intollerabilità nella ipotesi della condizione, apposta dal testatore alle attribuzioni fatte all’erede, di non contrarre matrimonio con persona determinata, o quella di contrarre matrimonio (v. Cass., sent. n. 150 del 1985), ovvero di contrario con persona appartenente alla stessa classe sociale dell’istituito (v. Cass., sent. n. 102 del 1986).
In particolare, quanto alla condizione di contrarre matrimonio …, si è fatto riferimento, a conforto della ricordata soluzione, oltre che all’argomento, di carattere puramente letterale, secondo il quale l’art. 636 cod. civ. dichiara illecite le sole condizioni impeditive del matrimonio, all’analogia con l’art. 785, primo comma, cod. civ., secondo il quale «la donazione fatta in riguardo di un determinato futuro matrimonio, sia dagli sposi tra loro, sia da altri in favore di uno o di entrambi gli sposi o del figli nascituri da questi, si perfeziona senza bisogno che sia accettata, ma non produce effetto finché non segua il matrimonio».
Tuttavia, quanto a quest’ultimo argomento, deve escludersi l’assimilabilità delle due fattispecie in esame, riferendosi la donazione obnuziale ad un determinato futuro matrimonio con riguardo al quale sono individuabili dall’atto entrambi gli sposi (v. Cass., sent. n. 2874 del 1968), ed avendo essa, sostanzialmente, e generalmente, l’effetto di assecondare una scelta già operata.
Sul piano letterale, va, poi, rilevato che, se il divieto di cui all’art. 636 cod. civ. trova fondamento nel particolare favore del legislatore del 1942 per il matrimonio, la questione della liceità delle clausole limitative delle libertà dell’istituito va rivisitata alla luce del riconoscimento, ad opera delle sopravvenute disposizioni costituzionali, dei fondamentali diritti di libertà.
Al riguardo, il Collegio ritiene di dover affermare la illiceità della condizione di contrarre matrimonio, pur nella attenta considerazione dei citati, risalenti precedenti di questa Corte, alla stregua non già di una lettura estensiva della disposizione dell’art. 636, primo comma, cod.civ., quanto, piuttosto, della disposizione dell’art. 634 dello stesso codice, risultando la condizione di cui si tratta in contrasto con norme imperative e con l’ordine pubblico, in quanto limitativa della libertà dell’individuo in merito alle fondamentali scelte di vita, in cui si esplica la sua personalità ai sensi dell’art. 2 della Costituzione.
Non è, invero, revocabile in dubbio la diretta efficacia delle norme costituzionali concernenti i diritti fondamentali della persona, oltre che nei confronti dei pubblici poteri, anche nei rapporti tra privati: deve, pertanto, escludersi che ad essa possa essere sottratto, in virtù del principio della salvaguardia della libertà testamentaria, il plesso della disciplina codicistica delle successioni mortis causa.
Ciò posto, va sottolineato che il diritto di contrarre matrimonio, che discende direttamente, oltre che dal citato art. 2, anche dall’art. 29 Cost., è espressamente enunciato nell’articolo 16 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948 e nell’articolo 12 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, resa esecutiva in Italia con la legge 4 agosto 1955, n. 848 (ed, oggi, anche dall’articolo 9 della Carta dei diritti fondamentali dell’unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000).
Il vincolo matrimoniale è, e deve rimanere, frutto di una libera scelta autoresponsabile, attenendo ai diritti intrinseci ed essenziali della persona umana e alle sue fondamentali istanze, e, pertanto, esso si sottrae ad ogni forma di condizionamento, anche indiretto (Corte costituzionale, sent. n. 1 del 1992; sentt. n. 450 del 1991 e n. 189 del 1991).
Nei confronti del matrimonio, dunque, non deve sfavorevolmente incidere alcunché di estraneo, al di fuori di quelle sole regole, anche limitative, proprie dell’istituto.
Né vale opporre il rilievo secondo cui la condizione testamentaria non sarebbe idonea a ledere la libertà personale dell’istituito, che rimarrebbe arbitro delle scelte fondamentali della propria vita, cui potrebbe, al più, conseguire la mancata attribuzione patrimoniale. Invero, la pur indiretta coartazione della volontà reca, di per sé, vulnus alla dignità dell’individuo, nella misura in cui l’alternativa di fronte alla quale lo colloca la apposizione, da parte del testatore, della condizione testamentaria possa indurlo, con la prospettiva di un vantaggio economico, ad una opzione che limita la libera esplicazione della sua personalità.
Deve, in conclusione, affermarsi il seguente principio di diritto: La condizione, apposta ad una disposizione testamentaria, che subordini la efficacia della stessa alla circostanza che l’istituito contragga matrimonio, è ricompresa nella previsione dell’art. 634 cod. civ., in quanto contraria alla esplicazione della libertà matrimoniale, fornita di copertura costituzionale attraverso gli artt. 2 e 29 Cost. Pertanto, essa si considera non apposta, salvo che risulti che abbia rappresentato il solo motivo ad indurre il testatore a disporre, ipotesi nella quale rende nulla la disposizione testamentaria”.
(Cassazione Civile, sezione seconda, sent. n.8941/09)
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