Tombino e insidia stradale
La Corte di Cassazione (con sent. n.390/08) ha di recente chiarito gli aspetti relativi alla ripartizione dell’onere probatorio tra attore ed ente convenuto in caso di domanda di risarcimento del danno (ex art.2043 c.c.) per insidia stradale costituita da un tombino mal posizionato.
Secondo la Corte, in presenza di un fatto storico qualificabile come illecito civile ai sensi dell’art. 2043 c.c., la parte danneggiata ha l’onere della prova degli elementi costitutivi di tale fatto, del nesso di causalità, del danno ingiusto e della imputabilità soggettiva.
Da parte sua l’ente pubblico (nella specie il Comune) preposto alla sicurezza dei pedoni e detentore del dovere di vigilanza sulla sicurezza dei tombini che si trovano sui marciapiedi, ha l’onere di dimostrare o il concorso di colpa del pedone o la presenza di un caso fortuito che interrompe la causalità tra l’evento ed il comportamento colposamente omissivo dell’ente (cfr. Cass. 12 gennaio 1996, n. 191, Cass. 3 dicembre 2002, n. 17152).

