Per trasformare l’impianto di riscaldamento condominiale centralizzato è sufficiente la maggiornaza
La trasformazione dell’impianto di riscaldamento centralizzato alimentato a gasolio in impianti individuali alimentati a gas metano può essere deliberata con la maggioranza delle quote millesimali (ex art. 26 della legge 10/1991) anche se la delibera non sia accompagnata dal progetto delle opere e dalla relativa relazione tecnica di conformità .
Va distinto, infatti, il momento deliberativo da quello esecutivo. Al momento deliberativo compete la mera valutazione di convenienza economica della trasformazione dell’impianto centralizzato a gasolio in impianti unifamiliari a gas. Al momento esecutivo spetta invece la fase progettuale che deve prevedere la rispondenza del nuovo impianto alla prescrizione di legge al fine di ottenere le necessarie autorizzazioni amministrative (Cass. n.4216/09).
I condomini dissenzienti – naturalmente – non potranno essere obbligati ad allacciarsi al nuovo impianto condominiale ancorché debba essere loro riconosciuta in ogni tempo questa possibilità .

