Le trattative con la Compagnia non interrompono la prescrizione

L’invito a sottoporsi a visita medica, rivolto dalla Compagnia di assicurazioni al danneggiato, non interrompe il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno.

Tanto ha stabilito di recente la Corte di Cassazione uniformandosi al consolidato principio per cui le trattative per comporre bonariamente la vertenza, non presuppongono l’ammissione totale o parziale della pretesa avversaria, e non rappresentano, quindi, riconoscimento del diritto altrui ai sensi dell’art. 2944 c.c.

Esse, pertanto, non hanno efficacia interruttiva della prescrizione, né d’altro canto, possono valere quale rinuncia a far valere la prescrizione medesima, “… perché non costituiscono fatti incompatibili in maniera assoluta (senza, cioè, possibilità alcuna di diversa interpretazione) con la volontà di avvalersi della causa estintiva dell’altrui diritto, come richiesto dall’art. 2937 c.c., comma 3, a meno che dal comportamento di una delle parti non risulti il riconoscimento del contrapposto diritto di credito, e si accerti che la transazione è mancata solo per questioni attinenti alla liquidazione del credito e non anche all’esistenza di tale diritto (tra le più recenti, cfr. Cass. 8 marzo 2007, n. 5327)”.

(Cass. n.1687/10)

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