Tutela degli acquirenti degli immobili da costruire. Le novità della Legge 31/08
In sede di conversione, la Legge n. 31 del 2008, introduce anche disposizioni di carattere finanziario che apportano modifiche al decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, in materia di tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire.
Tale decreto, come è noto, ha istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze il Fondo di solidarietà per gli acquirenti di beni immobili da costruire al fine di assicurare un indennizzo agli acquirenti che, a seguito dell’assoggettamento del costruttore a procedure implicanti una situazione di crisi, hanno subito la perdita di somme di denaro o di altri beni e non hanno conseguito il diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento su immobili oggetto di accordo negoziale con il costruttore ovvero l’assegnazione in proprietà o l’acquisto della titolarità di un diritto reale di godimento su immobili da costruire per iniziativa di una cooperativa. Il D.Lgs. 122 del 2005, prevedeva nella sua originaria versione che
ai fini dell’accesso alle prestazioni del Fondo, devono risultare nei confronti del costruttore, a seguito della sua insolvenza, procedure implicanti una situazione di crisi non concluse in epoca antecedente al 31 dicembre 1993 né aperte in data successiva a quella di emanazione del presente decreto.
La Legge n. 31 del 2008 modifica tale ultima disposizione, prevedendo (art. 18 bis, comma 1, lett. a) che
Ai fini dell’accesso alle prestazioni del Fondo, devono risultare nei confronti del costruttore procedure implicanti una situazione di crisi non concluse in epoca antecedente al 31 dicembre 1993 né aperte in data successiva all’applicabilità della disciplina in tema di garanzia fideiussoria, prevista dall’articolo 5 del presente decreto
sopprimendo dunque l’inciso “a seguito della sua insolvenza” e riferendo l’accessibilità al Fondo all’apertura delle procedure di crisi in data successiva all’applicabilità della disciplina in tema di garanzia fideiussoria e non più alle procedure aperte in data successiva a quella di emanazione del d.lgs. 122 del 2005.
Sempre in sede di conversione, la Legge n. 31 del 2008 consente inoltre (art. 18 bis, comma 1, lett. b) l’accesso alle prestazioni del Fondo
nei casi in cui l’acquirente, a seguito dell’insorgenza di una situazione di crisi per effetto dell’insolvenza del costruttore, abbia dovuto versare, in aggiunta al prezzo originariamente convenuto, somme ulteriori per ottenere, dopo la stipula dell’atto di compravendita o di assegnazione, la rinuncia da parte degli organi della procedura concorsuale a promuovere o coltivare l’azione revocatoria fallimentare promossa ai sensi dell’articolo 67, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, o la liberazione dell’immobile dall’ipoteca iscritta a garanzia del finanziamento concesso al costruttore di cui l’acquirente non si sia reso accollante, ovvero da altro vincolo pregiudizievole iscritto o trascritto in danno del costruttore”, precisando che “in tali casi l’indennizzo è determinato nella misura pari alle predette somme ulteriori, fino a concorrenza delle somme versate e del valore dei beni corrisposti al costruttore.
Infine, sempre in termini, la Legge n. 31 del 2008 differisce al 30 giugno 2008 il termine di decadenza semestrale, originariamente fissato dall’art. 18, comma 1, del d.lgs. n. 122 del 2005 e decorrente dalla data di pubblicazione del D.M. 2 febbraio 2006 (in G.U. 10 febbraio 2006, n. 34), per la presentazione della domanda di accesso alle prestazioni del Fondo.
(articolo tratto dalla Relazione sulla L. n.31/08: www.cortedicassazione.it)

