Tutela giudiziaria: l’avvocato lo sceglie l’assicurato
Un cittadino austriaco stipula una polizza assicurativa per la tutela giudiziaria, cioè una polizza finalizzata a coprire i rischio di dover pagare spese di assistenza giudiziale ed extragiudiziale per la tutela di propri diritti.
In seguito si era visto costretto ad agire in giudizio per il risarcimento del danno causatogli dal fallimento di alcune società in cui aveva investito. Contro le stesse società veniva esperita una vera e propria class action.
La Compagnia, tuttavia, si rifiutava di rimborsare le spese legali pagate dal predetto al suo avvocato perché una delle clausole della polizza stabiliva che, nell’ipotesi di azioni collettive, l’assicurato non era libero di scegliersi il proprio legale.
Il caso giunge dinanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee, perché investe l’interpretazione e l’applicazione della direttiva n. 87/344/Cee.
Secondo la Corte “… l’art. 4, n. 1, lett. a), della direttiva del Consiglio 22 giugno 1987, 87/344/CEE, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all’assicurazione tutela giudiziaria, dev’essere interpretato nel senso che l’assicuratore che si assume il rischio della tutela giudiziaria, quando un gran numero di assicurati siano danneggiati dallo stesso evento, non può riservarsi il diritto di scegliere esso stesso il rappresentante legale di tutti gli assicurati interessati”.
Nella motivazione la Corte aggiunge che “… dal disposto degli artt. 3‑5 della direttiva 87/344, così come dal contesto della medesima, si evince che il diritto di scegliere liberamente il proprio rappresentante è riconosciuto a ciascun assicurato in modo generale ed autonomo, nei limiti stabiliti da ciascuno di questi articoli. Infatti, occorre ricordare, in primo luogo, che l’art. 4, n. 1, della direttiva 87/344 riconosce all’assicurato il diritto di scegliere il proprio rappresentante ma, ad eccezione delle situazioni in cui sorga un conflitto di interessi, limita questo diritto ai procedimenti giudiziari o amministrativi. L’uso dell’aggettivo «ogni» così come il tempo del verbo «riconoscere» sottolineano la portata generale e il valore obbligatorio di questa norma”.
(Corte Giust. CE sent. del 10/09/09 C-199/08)

