L’UCI risponde oltre il massimale minimo soltanto se lo prevede la polizza estera

“L’U.C.I. non è un assicuratore, ma un garante legale, il quale eccezionalmente garantisce, oltre il massimale minimo ex lege n. 990 del 1969, ma solo quando vi sia una valida copertura assicurativa estera – valida anche per il territorio italiano – per massimali maggiori rispetto a quelli minimi italiani. Diversamente, per i danni cagionati in territorio italiano da veicoli esteri extracomunitari, muniti di valida carta verde, è tenuto nei limiti dei massimali minimi al momento del sinistro, o dal 1991, a seguito di “novella” entro i maggiori limiti dell’eventuale maggiore massimale previsto dalla polizza straniera, con la partecipazione al giudizio anche dell’assicuratore straniero. La qualità riconosciuta all’U.C.I di garante legale fa sì che questo risponda sulla base del certificato internazionale di assicurazione, anche in assenza di un’assicurazione estera, ma sempre nei limiti di legge”.

“… Il rapporto fra l’U.C.I. e la compagnia di assicurazione straniera è irrilevante; ciò che rileva è soltanto la carta verde che fa scattare la garanzia ll’U.C.I. quale garante ex lege, che, in tal modo, ha azione di rivalsa nei confronti della compagnia straniera (v. anche Cass. 3/6/1996 n. 5078).

Soltanto le condizioni contenute nella carta verde sono significative, e non quelle contenute nella polizza, valida soltanto nel territorio di origine”.

“… È solo una polizza valida per l’estero … che consente al danneggiato di valersi di massimali maggiori, anche per il tramite dell’U.C.I. E la prova dell’esistenza di questa maggiore garanzia incombe al danneggiato”. D’altro canto la mancata indicazione dei massimali nella polizza non induce automaticamente a ritenere che la garanzia sia prestata illimitatamente.

“… Nessuna prova in ordine alla imitazione del massimale incombe, pertanto, all’U.C.I. L’U.C.I. non rientra fra gli assicuratori di cui all’art. 10 della legge n. 990 del 1969; pertanto, non grava su di esso la prova della limitazione del massimale (italiano) che grava sull’assicuratore italiano che lo invoca … (v. anche Cass. 1/7/2006 n. 17459; Cass. 3/10/2005 n. 19305). Diversamente, è il rapporto assicurativo estero ed il suo eventuale maggiore massimale a concretizzare gli elementi costitutivi della garanzia prestata dall’U.C.I. ed, in conseguenza, del diritto del danneggiato il quale, ai sensi dell’art. 2697 c.c., ha, quindi, l’onere di provare i atti costitutivi della sua maggiore pretesa creditoria. In sostanza, si verte in una situazione assimilabile a quella del Fondo di garanzia per le vittime della strada (anch’esso garante legale), i presupposti per l’operatività del quale devono essere provati dal danneggiato (v. anche Cass. 18/4/2007 n. 9243; Cass. 3/2/2006 n. 4016)”.

(Cass. n.20667/09)

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