Autovelox e assenza di contestazione immediata
E’ legittimo l’annullamento della multa se non sussistono i motivi richiesti dall’art. 201, primo comma, del codice della strada (motivi da indicare nel verbale) che giustifichino la notifica del verbale medesimo al trasgressore anziché la contestazione immediata della violazione (prescritta dall’art. 200).
E’ questo l’orientamento espresso dalla Cassazione nella sentenza n.10107 /00 (cui fa seguito una serie di analoghe sentenze successive) in cui è stato confermato l’annullamento di una contravvenzione per eccesso di velocità – accertato mediante autovelox - in ragione della mancata contestazione immediata della violazione. L’iter logico-giuridico che ha seguito la Corte è il seguente: quando l’autovelox è dotato di monitor, esso consente agli accertatori di rilevare l’infrazione a distanza e con anticipo rispetto alla postazione di controllo sì da permettere la contestazione immediata. Parimenti, se al passaggio del veicolo l’apparecchio segnala soltanto la sua velocità, sarà comunque possibile la contestazione immediata inseguendo il trasgressore a mezzo di pattuglia apposita, o fermandolo mediante altra pattuglia a distanza dal luogo dell’accertamento, tempestivamente avvertita.
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