Uso improprio della cosa: il custode non è responsabile
Il dovere del custode di segnalare il pericolo connesso all’uso della cosa si arresta di fronte ad una ipotesi di utilizzazione impropria manifestamente pericolosa.
In tal caso, infatti, l’imprudenza del danneggiato che abbia riportato un danno a causa di siffatta impropria utilizzazione integra il caso fortuito, agli effetti dell’art. 2051 c.c. (Cass., 6 ottobre 2000 n. 13337).
in un caso esaminato di recente dalla Corte di Cassazione, un minore si era si era introdotto (in ora serale) nel cortile di un palazzo (nel quale peraltro neppure abitava) adibito esclusivamente a parcheggio. In tale spazio si era intrattenuto per giocare a calcio urtando accidentalmente contro la copertura in vetro di un box auto e riportando lesioni al volto.
Alla luce di tali circostanze di tempo e di luogo, si è osservato che il minore aveva impropriamente utilizzato, peraltro in ora serale ed in condizioni di visibilità evidentemente non ottimale, il cortile destinato a parcheggio di autovetture, per giocare a calcio, determinando l’insorgere di una situazione di pericolo, altrimenti insussistente, sfociata poi nell’evento lesivo, a causa dei vetri di copertura delle grate di aereazione del garage: grate, peraltro, delimitate da appositi livellini posti al piano di calpestio e sulle quali non era consentito il transito, proprio per rendere impossibile un contatto accidentale con i vetri di protezione.
L’assoluta arbitrarietà del comportamento del minore (in concorso con la colpevole, omessa vigilanza dei suoi genitori) era tale da integrare, come ha ritenuto incensurabilmente la corte territoriale, il cosiddetto “fattore esterno”, idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno, consentendo così di escludere qualsiasi responsabilità del Condominio.
Sotto altro profilo è stato escluso che la installazione dei vetri di copertura potesse reputarsi imprudente o irragionevole, dato che non costituiva una insidia, avuto riguardo alla destinazione funzionale dell’area condominiale a parcheggio, anche in considerazione del livellino posto a terra che serviva appunto ad evitare un urto contro la superficie di copertura.
(Cass. n.24804-2008)

