Usucapione della casa coniugale
Il coniuge (o anche l’ex coniuge) può acquisire per usucapione la comproprietà della casa coniugale intestata all’altro.
Naturalmente elemento fondamentale della fattispecie di acquisto della proprietà per usucapione è il possesso (o meglio, in questo caso, il compossesso) del bene.
Secondo la giurisprudenza, però, al comune godimento della casa coniugale consegue di per sé la detenzione (o meglio, la codetenzione) dell’immobile che si caratterizza per la materiale disponibilità del bene nella consapevolezza dell’altrui proprietà.
Per l’usucapione dell’immobile, quindi, è necessario dimostrare “… il compimento di atti incompatibili con il diritto di proprietà esclusiva acquistato dall’altro coniuge, atti idonei a dimostrare il mutamento della codetenzione in compossesso”.
Frequentemente il coniuge non proprietario contribuisce alle gestione dell’immobile pagando o contribuendo a pagare le spese condominiali o le rate del mutuo. Ciò non vale, però, necessariamente a provare il compossesso dell’immobile.
Non possono essere considerati atti idonei a mutare la detenzione in possesso, infatti, “… il pagamento di ratei di mutuo ovvero delle quote condominiali, effettuati in adempimento degli accordi intervenuti fra i coniugi circa il contributo dovuto da uno di essi nell’amministrazione e nella gestione dei rapporti patrimoniali, in relazione ai quali ciascuno dei coniugi è chiamato a dare il proprio contributo in proporzione delle rispettive risorse economiche”.
(Cass. n.225/10)
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