Acquisto dell’immobile per usucapione e comunione legale


Come la giurisprudenza ha già avuto modo di precisare (vedi Cass. n. 14347/00, n. 2983/91), gli acquisti di beni immobili per usucapione, maturata a favore di uno dei coniugi in regime di comunione legale, si estendono ope legis all’altro, in virtù della regola prevista dalla disposizione sopra citata, che contemplando, in via generale, tutti “gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad eccezione di quelli relativi ai beni personali”, non distingue tra gli acquisti a titolo originario e quelli a titolo derivativo; sicché, non rientrando tale ipotesi in alcune delle eccezioni, relative ai “beni personali”, indicate dal successivo art. 179, il cui elenco è da ritenersi tassativo, non vi è alcuna ragione per escludere dalla comunione in questione gli acquisti a titolo originario, come quelli operati in virtù di usucapione, a nulla rilevando che gli stessi si siano verificati senza alcun apporto, economico o personale, dell’altro coniuge (sull’irrilevanza, in genere, della provenienza delle risorse, ai fini degli acquisti compiuti durante il matrimonio, v. Cass. n, 12439/93).

I diversi principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità per altra ipotesi di acquisto a titolo originario, quello per accessione ad immobile appartenente ad uno solo dei coniugi (v. per tutte S.U. 651/96), non sono adeguati al caso dell’usucapione, considerato che l’esclusione dalla comunione legale risulta giustificata dalla considerazione che tali acquisti si concretano in incrementi, di natura reale ed in virtù della forza espansiva del diritto di proprietà immobiliare prevista dalla particolare disposizione di cui all’art. 934 c.c., beni già oggetto di proprietà personale ex art. 179 co. 1 lett. a).

Affermato, pertanto, il principio, a termini del quale anche “gli acquisti di beni immobili per usucapione, verificatisi in costanza di matrimonio tra coniugi in regime di comunione legale, rientrano in quest’ultima ai sensi dell’art. 177 co. 1 lett. a) c.c., ancorché compiuti da uno solo dei coniugi“, la Corte di Cassazione ha precisato che il momento rilevante, agli effetti dell’acquisto ope legis, ai sensi della citata disposizione,del diritto di comproprietà del bene da parte del coniuge non usucapiente, non è quello della pronunzia della sentenza, o di altro equivalente provvedimento, di accoglimento della domanda di usucapione, che ha natura meramente dichiarativa, bensì quello del compimento, nella decisione accertato, del tempus ad usucapionem (previsto, per le diverse ipotesi, dagli artt. 1158, 1159, 1159 bis c.c.), vale a dire della maturazione del termine legale di ininterrotto possesso, alla cui scadenza, perfezionatasi la fattispecie legale acquisitiva, il possesso si trasforma nella proprietà o nell’altro diritto reale di fatto esercitato.

(Cass. n.20296/08)