Usucapione: indici di sussistenza dell’elemento psicologico


In ordine all’animus possidendi, elemento indispensabile al maturarsi dell’usucapione, la Corte di Cassazione (sentenza n. 4444/07) ha stabilito, in linea con la precedente giurisprudenza, che l’elemento psicologico, consistente nella volontà del possessore di comportarsi e farsi considerare come proprietario del bene, può essere desunto dalle concrete circostanze di fatto che caratterizzano la relazione del possessore con il bene stesso.

In questo contesto, la pronuncia ha escluso la sussistenza dell’elemento psicologico qualora sia dimostrato che il possessore aveva la consapevolezza di non poter assumere iniziative sulla conservazione e disposizione del bene e qualora l’intestatario del bene non abbia dismesso l’esercizio del suo diritto di proprietà ma abbia, invece, continuato ad assumersene i relativi diritti e facoltà e i corrispettivi obblighi ed oneri.