Il semplice utilizzo del fondo per il parcheggio dell’auto non ne integra necessariamente il possesso
La semplice utilizzazione di una determinata area a fini di parcheggio non può rientrare nello schema di alcun diritto di servitù né di altro diritto reale (diverso dalla proprietà).
Se, infatti, il parcheggiare l’auto può essere una delle tante manifestazioni di un possesso a titolo di proprietà, non può, invece, dirsi che tale potere di fatto sia inquadrabile nel contenuto di un diritto di servitù, posto che caratteristica tipica di detto diritto è la “realità”, e cioè l’inerenza al fondo dominante dell’utilità così come al fondo servente del peso.
La comodità di parcheggiare l’auto per specifiche persone che accedono al fondo (numericamente limitate) non può certamente valutarsi come una utilità inerente al fondo stesso ma va valutata come un vantaggio del tutto personale dei proprietari (vedi Cass. 28 aprile 2004 n. 8137).
Sulla base di tale considerazione la Suprema Corte ha cassato la sentenza di merito che nel decidere in merito all’azione di reintegrazione nel possesso di un’area condominiale adibita a parcheggio, in motivazione si era limitata a dedurre la rilevanza dell’apparenza esteriore di una proprietà o altro diritto reale, omettendo di considerare che, essendo tutelabile solo il possesso corrispondente al diritto di proprietà od altro diritto reale, ne va qualificata la natura in relazione al diritto esercitato.
(Cass. n.1551-2009)

