Vacanza rovinata e risarcimento del danno
Il D. Lgs. n.111/95 (con cui è stata data attuazione alla direttiva n. 90/314/CEE), disciplinava il contratto di vendita dei “pacchetti turistici”. In seguito all’abrogazione del predetto decreto la materia è adesso confluita nel Codice del Consumo (artt. 82-100).
Tale disciplina si applica ai pacchetti turistici venduti od offerti in vendita nel territorio nazionale, ancorché negoziati al di fuori dai locali o a distanza. I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto compreso venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario, di durata superiore alle ventiquattro ore (ovvero comprendente almeno una notte) e risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due dei seguenti elementi:
- trasporto
- alloggio
- servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio che costituiscano parte significativa del pacchetto turistico.
I contraenti sono:
- organizzatore di viaggio, che si obbliga in nome proprio e verso corrispettivo forfetario a procurare a terzi pacchetti turistici;
- venditore, il soggetto che vende, o si obbliga a procurare pacchetti turistici verso un corrispettivo forfettario;
- consumatore di pacchetti turistici, l’acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona anche da nominare, purché soddisfi tutte le condizioni richieste al quale deve essere rilasciata una copia del contratto stipulato, sottoscritto o timbrato dall’organizzatore o venditore.
L’art. 93 del Codice del Consumo statuisce che
in caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico, l’organizzatore e il venditore sono tenuti al risarcimento del danno, secondo le rispettive responsabilità, se non provano che il mancato o inesatto adempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a loro non imputabile. L’organizzatore o il venditore che si avvale di altri prestatori di servizi è comunque tenuto a risarcire il danno sofferto dal consumatore, salvo il diritto di rivalersi nei loro confronti
Dunque, in caso di inadempimento contrattuale da parte dell’organizzatore del viaggio possono derivare al viaggiatore un danno patrimoniale (essenzialmente danno emergente per inadempimento contrattuale e eventuali spese necessarie per l’utilizzo di servizi alternativi a quelli non fruiti) e un danno non patrimoniale, ossia il c.d. “danno da vacanza rovinata” da alcuni ricondotto al cd. “danno esistenziale”, determinato da nervosismo, ansia e frustrazione sopportato a causa dell’inesatta esecuzione della prestazione promessa. (GDP Milano 12.02.2003; GDP Roma 07.04.2003; Tribunale Roma 02.10.2003; Tribunale Torino 08.11.1996; Cassazione 09.07.2003; G.d.P. Casoria n.934/07; GDP di Pozzuoli proc. RG n.3141/07). Il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno non patrimoniale da “vacanza rovinata” è espresso anche dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia CE (sent. 12.03.2002) chiamata a pronunciarsi in via pregiudiziale sull’interpretazione delle disposizioni di cui alla direttiva 90/314/CEE.
Il danno c.d. da vacanza rovinata – come quello conseguente al disagio ed alla delusione per un viaggio vacanza che ha tradito le attese od aspettative del consumatore – è risarcibile come danno contrattuale in quanto conseguenza dell’inadempimento totale o parziale di un contratto turistico. In tal caso, infatti, sussiste il diritto del consumatore a fruire pienamente della vacanza, diritto che si appunta e riflette sulla causa stessa del contratto.

