Vacanza rovinata: estensione del concetto di servizio turistico

Il viaggio tutto compreso (noto anche come travel package o pacchetto turistico) costituisce un nuovo tipo contrattuale nel quale la “finalità turistica” (o, con espressione più generale, lo “scopo di piacere”) non è un motivo irrilevante ma si sostanzia nell’interesse che lo stesso è funzionalmente volto a soddisfare, connotandone la causa concreta e determinando, perciò, l’essenzialità di tutte le attività e dei servizi strumentali alla realizzazione del preminente fine del godimento della vacanza per come essa viene proposta dall’organizzatore del viaggio (c.d. tour operator) e accettata dall’utente (v. Cass. n. 16315/01).

La dottrina e la giurisprudenza sono pervenuti a tale ricostruzione in considerazione della ratio della disciplina normativa di origine comunitaria (direttiva CEE/90/314) che è fortemente improntata dalle finalità di tutelare il diritto del consumatore a fruire effettivamente della vacanza offerta sul mercato dall’operatore turistico e di consentirgli la facoltà di recedere dal contratto nel caso in cui la fruizione dei servizi caratterizzanti l’offerta si rendano indisponibili sia prima che dopo lai partenza. Per altro verso la disciplina di recepimento della direttiva comunitaria, attualmente trasposta nel codice del consumo (D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, artt. da 82 a 100), assicura agli imprenditori la possibilità di perseguire la conservazione del contratto mediante offerte alternative e ai consumatori l’opportunità di non subire o ridurre il danno derivante dalla mancata o inesatta esecuzione della prestazione che costituisce nel suo complesso il pacchetto turistico.

Di particolare rilievo, sotto questo profilo, quanto previsto dall’art. 91 del codice del consumo per l’ipotesi in cui, dopo la partenza, una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto non può essere fornita. In tale ipotesi dell’art. 91, comma 4, prevede che l’organizzatore predispone adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio programmato, non comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico del consumatore, oppure rimborsa quest’ultimo nei limiti della differenza tra le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate, salvo il risarcimento del danno. Il comma successivo prevede poi che, se non è possibile alcuna soluzione alternativa o il consumatore non l’accetta per un giustificato motivo, l’organizzatore gli mette a disposizione un mezzo di trasporto equivalente per il ritorno al luogo di partenza o ad altro luogo convenuto e gli restituisce la differenza fra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.

La corte di Cassazione, (sent. n.10651/08) ha fornito alcuni chiarimenti riguardo l’effettiva estensione del concetto di servizi che costituiscono una parte essenziale della prestazione turistica a carico dell’organizzatore di viaggi.

La Corte, con particolare riferimento alla fruizione del mare e della spiaggia, ha stabilito che – seppure essa non possa essere considerata in senso stretto un servizio turistico – è evidente che costituisce un possibile presupposto di utilità del pacchetto turistico. Pertanto deve ritenersi eccessivamente restrittiva una lettura dell’espressione servizi come prestazioni direttamente dipendenti dall’attività e dalla struttura imprenditoriale dell’organizzatore del viaggio. In ogni caso è eccessivamente restrittivo, se si tiene conto della descritta ratio ispiratrice della direttiva comunitaria, un campo di applicazione dell’art. 12 del decreto legislativo, e attualmente dell’art. 91 del codice del consumo, limitato alle sole ipotesi in cui l’esecuzione del contratto è impedita o fortemente pregiudicata da fattori che rientrino nel potere di controllo del tour operator. Se, per esempio, si considera l’ipotesi di un viaggio organizzato è evidente ritenere che il venir meno di una linea di trasporto pubblico che avrebbe dovuto consentire di raggiungere una certa località costituirà, oggettiva-mente, il venir meno di un servizio essenziale per il programmato svolgimento del viaggio cui l’organizzatore dovrà comunque supplire, ad esempio, con il ricorso a mezzi di trasporto propri o privati.

Deve ritenersi quindi logica e coerente alla ratio della direttiva comunitaria una interpretazione che renda applicabile la norma anche quando a venir meno non sono i servizi riconducibili all’attività del tour operator ma piuttosto i presupposti estrinseci della vacanza che rendono rilevanti e utili i servizi offerti dal tour operator. Il metro di valutazione per l’applicazione della norma deve essere quindi quello dell’utente dei servizi che ha diritto a fruire attraverso di essi a quelle utilità tipiche del soggiorno, della vacanza o del viaggio che il tour operator ha posto sul mercato. In queste utilità rientrano ad esempio le possibilità di accesso alle attrattive ambientali, artistiche o storiche che sono alla base della scelta da parte del turista di acquistare quello specifico pacchetto turistico sicché la impossibilità di accedere ad esse costituisce il venir meno di un presupposto essenziale di utilizzazione del servizio che l’organizzazione e la struttura ricettiva dell’organizzatore del viaggio mettono a disposizione del consumatore.

Nella fattispecie la Corte ha ritenuto rispondente a tale interpretazione riconnettere alla fruibilità di un mare di particolare bellezza e attrattività come quello dell’isola di Djerba (Tunisia) il carattere di presupposto essenziale del servizio tale da costituire una parte essenziale della prestazione turistica perché strettamente connesso all’ubicazione e al richiamo commerciale del villaggio presso cui era programmato il soggiorno. Nessun rilievo, poi, è stato riconosciuto alla mancanza di immediati reclami e alla mancata proposizione di azioni giudiziali da parte degli altri soggiornanti. Il disposto dell’art. 91 del codice del consumo non autorizza certo a prefigurare una sorta di acquiescenza del consumatore alla mancata attivazione dell’organizzatore tale da giustificarla e renderla non sanzionabile.

La Suprema Corte si è anche chiesta se il comportamento, cui l’imprenditore è tenuto in base alla norma in discussione, presupponga che l’impossibilità di fornire, dopo la partenza, i servizi costituenti parte essenziale della prestazione derivi solo da fatto ascrivibile all’imprenditore stesso e se l’imprenditore sia esente dall’osservanza delle prescrizioni della norma in esame qualora l’impossibilità di fornire i servizi derivi da caso fortuito, forza maggiore o fatto ascrivibile a un terzo che abbia i requisiti dell’imprevedibilità e inevitabilità.

Secondo la Corte occorre avere sempre come punto di riferimento la sua funzione ispiratrice primaria della disciplina e, cioè, la tutela del godimento di un bene (la vacanza) che riveste un particolare valore esistenziale nella vita delle persone che dedicano la maggior parte del loro tempo al lavoro. Il legislatore è intervenuto per garantire la corrispondenza fra aspettativa di svago, riposo, evasione, apprendimento che una vacanza può fornire e offerta commerciale proveniente dal tour operator. Ovviamente quest’ultimo non potrà garantire, per esempio, la soddisfazione spirituale o estetica che il consumatore si era prefigurato di trarre da quella vacanza ma sarà tenuto a garantire i servizi che almeno teoricamente possono attribuire quel piacere del viaggio o del soggiorno che il consumatore ha percepito come il valore specifico e determinante dell’offerta commerciale dell’organizzatore e, per quanto si è detto in precedenza, sarà tenuto ad adoperarsi quando il presupposto di utilizzabilità dei servizi sia venuto a mancare.

In questa prospettiva non vi è alcuna ragione, né alcuna ragione testuale in particolare, per ritenere che gli obblighi di predisporre adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio programmato (non comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico del consumatore), oppure di rimborsare quest’ultimo nei limiti della differenza tra le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate, non sussistano nel caso in cui i servizi previsti non siano fruibili per fatto non imputabile al tour operator. Quest’ultimo assume infatti un obbligazione di risultato (cfr. Cass. n. 21343/04) con la stipulazione del contratto di viaggio o soggiorno tutto compreso e di tale risultato è tenuto a rispondere. Il legislatore comunitario e nazionale hanno ovviamente limitato questa responsabilità del tour operator per renderla compatibile con il carattere economico della sua attività. In questa prospettiva opera già l’opzione, prevista dell’art. 91 del codice del consumo, comma 4, fra la offerta di servizi alternativi o quella del rimborso della differenza fra prestazione originariamente prevista e prestazione effettuata. In questa prospettiva va letto anche l’esonero di responsabilità previsto dall’art. 96 del codice del consumo (che riproduce il testo del D.Lgs. n. 111 del 1995, art. 17).

Tale esonero di responsabilità non si riferisce però alla prestazione di servizi alternativi o agli obblighi del tour operator (previsti dall’art. 91 per le ipotesi di modifiche delle condizioni contrattuali), come pretenderebbe la società ricorrente, ma si riferisce invece alla responsabilità per danni derivanti dall’inadempimento o dalla inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico (responsabilità disciplinata dagli artt. 94 – 95 del codice del consumo).

Ne risulta quindi che la causa dell’inadempimento, o inesatto adempimento, delle prestazioni previste nel pacchetto turistico resta indifferente, se si ha riguardo agli obblighi e diritti derivanti dalla disciplina delle modifiche delle condizioni contrattuali di cui all’art. 91 del codice del consumo. Al contrario il tour operator non sarà responsabile per i danni ascrivibili all’inadempimento o inesatto adempimento qualora dimostri la sussistenza delle condizioni per l’esonero di responsabilità previsto dall’art. 96.

Una estensione della disciplina dell’esonero agli obblighi derivanti dall’art. 91, deve invece escludersi oltre che per ragioni testuali anche per l’evidente contrasto che si verificherebbe con la ratio della disciplina comunitaria e con lo stesso principio fondamentale sancito in questa materia dall’art. 38 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea che prevede come fine istituzionale dell’Unione un elevato livello di tutela dei consumatori. Tale elevato livello di tutela consiste proprio, nella specie, nell’irrilevanza della causa del venir meno delle condizioni di utilizzabilità dei servizi previsti nel contratto di soggiorno tutto compreso e ciò al fine di impedire che eventi estranei alla responsabilità del consumatore e del tour operator comportino l’esonero di responsabilità di quest’ultimo per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’art. 91 del codice del consumo. Esonero che comporterebbe una ripartizione del rischio per gli eventi esterni alle specifiche prestazioni delle parti a totale carico del consumatore. Con l’adempimento di tali obblighi il legislatore ha invece previsto una serie di meccanismi che possono qualificarsi come strumenti di riequilibrio della sinallagmaticità del contratto e di tutela dell’effettività di una prestazione avente un rilevante valore immateriale per il consumatore. La finalità e l’operatività stessa di tali strumenti è quindi intrinsecamente incompatibile con la valutazione della responsabilità del tour operator per la causazione di quei fattori esterni che comportano l’inutilizzabilità o la ridotta utilizzabilità dei suoi servizi.

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