Vacanza rovinata: responsabili anche l’organizzatore e il venditore del viaggio
La Corte di Cassazione si è di recente pronunciata su un caso di “vacanza rovinata”.
Le parti, acquirenti di un pacchetto turistico, si recavano puntualmente in aeroporto per l’imbarco che, per cause imprecisate, avveniva soltanto il giorno successivo causando gravi disagi alle parti medesime che pativano una notte insonne, perdevano una cena ed un pernottamento nella città di destinazione.
Secondo la Corte il secondo comma dell’art. 14 del D.Lgs. 11 marzo 1995, n. 111, emanato in attuazione Direttiva n. 90/314/CEE (ora art.93, comma 2, del Codice del Consumo) stabilisce che
l’organizzazione o il venditore del pacchetto turistico che si avvale di altri prestatori di servizi è comunque tenuto a risarcire il danno sofferto dal consumatore, salvo il diritto di rivalersi nei loro confronti
Alla luce di ciò la Suprema Corte ha cassato la sentenza del Giudice territoriale perché ha violato della predetta disposizione assolvendo l’organizzatore e il venditore del viaggio a motivo che
se eventuale responsabilità potesse essere individuata, la stessa sarebbe imputabile al vettore Aeroflot, non chiamato in giudizio …
senza tener conto che, in via di principio, l’organizzazione o il venditore del pacchetto sono tenuti a risarcire il danno, benché la responsabilità possa essere fatta risalire al vettore del quale si sono avvalsi.
(Cass. n.5531/08).

