Vacanza rovinata (soggiorno) e disciplina applicabile
In merito alla richiesta del risarcimento dei danni per l’impossibilità di usufruire del soggiorno acquistato causa mancanza di disponibilità ddi alloggi della struttura alberghiera, non può essere applicata la normativa di cui al D.L.vo 06/09/05 n. 206 (codice del consumo) in l’acquisto del solo servizio di soggiorno non rientra nella disciplina di cui agli artt. 82 e segg. D.L.vo cit. Dette disposizioni, infatti, regolamentano i servizi turistici e si applicano ai pacchetti turistici tutto compreso, così come definiti dallart. 84: quelli che hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto compreso, risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due dei seguenti elementi: a) trasporto, b) alloggio, c) servizi turistici non accessori al trasporto o allalloggio di cui allart. 86 lett. i) (itinerario, visite, escursioni o altri servizi inclusi nel pacchetto turistico, ivi compresa la presenza di accompagnatori e guide turistiche) che costituiscono parte significativa del pacchetto turistico.
La pluralità di attività e servizi che compendiano la prestazione valgono, in particolare, a connotare la finalità che la stessa volta a realizzare. Il trasporto o il soggiorno o il servizio alberghiero assumono, infatti, al riguardo, rilievo non gi singolarmente e separatamente considerati, bensì nella loro unitarietà funzionale, non potendo al riguardo prescindersi dalla considerazione dei medesimi alla stregua della finalità turistica che la prestazione complessa di cui si sostanziano, appunto, quali elementi costitutivi, funzionalmente volta a soddisfare.
Nel caso in esame, invece, trova applicazione la Convenzione di Bruxelles del 23/4/70 (resa esecutiva in Italia con L. 27/12/77 n.1084) che regolamenta, tra l’altro, i contratti di intermediazione di viaggio: ciò, qualunque contratto tramite il quale una persona si impegna a procurare ad un’altra, per mezzo di un prezzo, sia un contratto di organizzazione di viaggio, sia uno o dei servizi separati che permettono di effettuare un viaggio o un soggiorno qualsiasi.
Nel contratto così concluso, le prestazioni ed i servizi si profilano come separati e vengono in rilievo diversi tipi di rapporto, prevalendo gli aspetti dell’organizzazione e dell’intermediazione in cui il tour operator che fa eseguire da terzi la prestazione del relativo contratto tenuto alla diligenza di cui agli artt. 13 e 15 della legge citata. Perciò, detto tour operator, nella scelta del contraente esecutore deve valutare l’organizzazione e ogni circostanza concreta idonea a far presumere lo svolgimento del relativo servizio in conformità alla previsioni e all’affidamento fattone dal vacanziere nel rivolgersi ad esso quale organizzatore del soggiorno.

