Vacanze “tutto compreso”: il contratto si estingue se la finalità turistica è irrealizzabile
Il contratto di viaggio vacanza “tutto compreso” (c.d. “pacchetto turistico” o package) è caratterizzato dalla combinazione di almeno due dei seguenti elementi:
- trasporto
- alloggio
- servizi turistici agli stessi non accessori (itinerario, visite, escursioni con accompagnatori e guide turistiche, ecc.) costituenti parte significativa di tale contratto
Il contratto deve avere una durata superiore alle 24 ore ovvero estendentesi per un periodo di tempo comportante almeno una notte.
Altra caratteristica del contratto è la sua “finalità turistica” (o “scopo di piacere“) che non costituisce un irrilevante motivo ma si sostanzia nell’interesse che lo stesso è funzionalmente volto a soddisfare, connotandone la causa concreta. Essa non ha rilievo soltanto al fine della qualificazione del contratto: la Corte di Cassazione, infatti, superando le perplessità in passato avvertite in argomento (v. Cass., n. 9304/04), afferma per la prima volta che
l’impossibilità di utilizzazione della prestazione da parte del creditore, pur se normativamente non specificamente prevista, è da considerarsi causa di estinzione dell’obbligazione, autonoma e distinta dalla sopravvenuta totale ( art. 1463 c.c. ) o parziale (art. 1464 c.c. ) impossibilità di esecuzione della medesima … in sostanza la irrealizzabilità di tale finalità per sopravvenuto evento non imputabile alle parti determina, stante il venir meno dell’elemento funzionale dell’obbligazione costituito dall’interesse creditorio (art. 1174 c.c.), l’estinzione del contratto per sopravvenuta impossibilità di utilizzazione della prestazione, con esonero delle parti dalle rispettive obbligazioni (Cass. 16315/07)
Nella fattispecie la Suprema Corte ha confermato la legittimità della pronunzia di scioglimento del contratto di viaggio vacanza “tutto compreso” avente ad oggetto un viaggio vacanza di due settimane per due persone a Cuba, essendo ivi in atto un’epidemia di dengue emorragico, nonché di rigetto della domanda di pagamento dell’indennità per il recesso formulata dal tour operator.
Nella citata sentenza la Suprema Corte delinea compiutamente i caratteri e la funzione del contratto di viaggio vacanza “tutto compreso” (c.d. “pacchetto turistico” o package ), distinguendolo dal contratto di organizzazione ( artt. 5 ss. ) o di intermediazione ( art. 17 ss. ) di viaggio ( CCV ) di cui alla Convenzione di Bruxelles del 1970 ( resa esecutiva con L. 27 dicembre 1977, n. 1084 ).

