Valida la scrittura privata stipulata dai coniugi per regolare i rapporti economici prima della separazione
E’ valida la scrittura privata stipulata dai coniugi per “… regolare i propri rapporti economici prima di rivolgersi al giudice per la separazione, al fine di eliminare possibili controversie su questioni non strettamente riguardanti la separazione stessa e di definire anche i rapporti economici con i figli maggiorenni che con la separazione non avevano nulla a che fare”.
In particolare, la pronuncia di merito confermata dalla Cassazione “… aveva escluso che il negozio fosse sottoposto alla condizione della separazione consensuale dei coniugi e che detta separazione costituisse comunque il presupposto comune tenuto presente dalle parti. Così argomentando la Corte di merito non solo ha tenuto conto della scrittura di separazione dei coniugi … ma, con esauriente e idonea motivazione, ha altresì ritenuto che la effettiva regolamentazione dei rapporti tra i coniugi stessi fosse contenuta nella scrittura … escludendone la natura meramente riproduttiva degli accordi di separazione”.
La Suprema Corte ha avuto modo di aggiungere che “… l’interpretazione del contratto e degli atti di autonomia privata costituisce un’attività riservata al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale, ovvero per vizi di motivazione, qualora la stessa risulti contraria a logica o incongrua, cioè tale da non consentire il controllo del procedimento logico seguito per giungere alla decisione. Ai fini della censura di violazione dei canoni ermeneutici non è peraltro sufficiente l’astratto riferimento alle regole legali di interpretazione, ma è necessaria la specificazione dei canoni in concreto violati, con la precisazione del modo e delle considerazioni attraverso i quali il giudice se ne è discostato. La denuncia del vizio di motivazione deve essere invece effettuata mediante la precisa indicazione delle lacune argomentative, ovvero delle illogicità consistenti nell’attribuzione agli elementi di giudizio di un significato estraneo al senso comune, oppure con l’indicazione dei punti inficiati da mancanza di coerenza logica, e cioè connotati da un’assoluta incompatibilità razionale degli argomenti, sempre che questi vizi emergano appunto dal ragionamento logico svolto dal giudice di merito, quale risulta dalla sentenza. In ogni caso, per sottrarsi al sindacato di legittimità, non è necessario che quella data dal giudice sia l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, sicché, quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l’interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un’altra (Cass. 2007/4178; 2007/5273; 2007/15604)”.
(Cassazione Civile, sezione prima, sentenza del 9 Febbraio 2009, n.2997)

