La vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova e riparto dell’onere probatorio


“… in linea di principio, la regola per cui onus probandi incumbit ei qui dicit, impone che la prova dell’avveramento della condizione alla quale un negozio sia sospensivamente condizionato – in tesi, la rinuncia al diritto di prelazione o il mancato, valido esercizio dello stesso – incombe su chi, sostenendone l’efficacia, intenda esercitare un diritto attribuitogli dal contratto.

Ma l’individuazione del soggetto di volta in volta gravato dall’onere di dimostrare determinate deduzioni non può prescindere dalla considerazione dello sviluppo raggiunto, in concreto, dal dialogo processuale tra le parti e quindi dei fatti che, sulla base della piattaforma probatoria di riferimento, possono considerarsi pacifici in causa e di quelli che invece devono ancora essere appurati.

A ciò aggiungasi che questa Corte ha ripetutamente affermato che la distribuzione dell’onere della prova deve tener conto, oltre che della partizione della fattispecie sostanziale tra fatti costitutivi e fatti estintivi o impeditivi del diritto, anche del principio della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova, perché la copertura costituzionale di cui gode il diritto di agire in giudizio a tutela delle proprie posizioni soggettive (art. 24 della Carta fondamentale del nostro Stato), impone di non interpretare la legge in modo da renderne impossibile o troppo difficile l’esercizio (confr. Cass. civ. 25 luglio 2008, n. 20484).

Nella fattispecie, a distanza di oltre trent’anni dalla vicenda che ha dato origine al processo e in un contesto probatorio in cui era fuori discussione l’esistenza di altri confinanti che avevano manifestato l’intenzione di esercitare il diritto di prelazione, senza che ciò avesse impedito alla P. di stipulare con uno solo di essi, incombeva a quest’ultima dedurre e provare che le relative dichiarazioni non erano meramente labiali e che erano state adeguatamente coltivate, essendo essa, e non la controparte, naturalmente in possesso delle informazioni a tal fine necessarie”.

Nella fattispecie P. aveva promesso in vendita ad A. un terreno subordinatamente alla condizione della rinuncia al diritto di prelazione da parte dei coltivatori diretti proprietari di terreni confinanti. La P. aveva successivamente alienato il fondo al S., asserito proprietario confinante prelazionario.  A. conveniva in giudizio P.sostenendo che “…  nella dedotta carenza dei requisiti soggettivi e oggettivi per il valido esercizio del diritto di prelazione da parte dell’acquirente, ella aveva diritto di ottenere o l’annullamento del predetto contratto in surroga della P., per errore essenziale sulle qualità del S., ex art. 2900 cod. civ., ovvero la declaratoria di inefficacia dello stesso, in quanto stipulato in frode ai suoi diritti, ex art. 2901 cod. civ.”.

(le citazioni sono tratte da Cass. Civ., sez. III, n.10744/09)